Comuni, uffici in convenzione: chi è il titolare degli atti amministrativi?
Il Tar Molise con la sentenza n. 184/2021 ha affermato quanto segue.
Le convenzioni, a differenza delle Unioni di comuni, non causano la creazione di un nuovo soggetto giuridico, non essendoci un trasferimento di funzioni, pertanto non possono rilasciare autorizzazioni o adottare provvedimenti, la cui imputazione avviene nei confronti dei singoli enti associati.
Il TAR ha precisato che, a norma dell’articolo 30 del Tuel, le convenzioni consentono agli enti locali di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e possono prevedere la costituzione di uffici comuni, per cui non implicano la creazione di un nuovo soggetto giuridico, non possono per questo essere utilizzate per realizzare un trasferimento di funzioni e, laddove si compendino nella creazione di uffici-organo con rilevanza esterna deputati a rilasciare autorizzazioni o comunque ad adottare provvedimenti (come ad esempio il Suap), l’imputazione degli atti di questi ultimi avviene nei confronti del singolo ente associato di volta in volta interessato.
Diverso è il modello dell’Unione, costituita da due o più Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, che integra un nuovo ente locale a tutti gli effetti, dotato di autonoma personalità giuridica e di propri organi.
Il Tar dunque riconduce l’associazione dei comuni al modello generale della convenzione, che come tale non implica la creazione di un nuovo soggetto giuridico, non può essere utilizzata per realizzare un trasferimento di funzioni e gli atti adottati devono essere imputati al singolo ente di volta in volta interessato in quanto l’azione amministrativa dei vari enti rimane concettualmente distinta, seppure coordinata.
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