Formazione dei pubblici dipendenti: congedi, quando e come?
Normativa di riferimento: art. 5 L. 8 marzo 2000, n. 53
Personale non dirigente: Art. 46, Ccnl 21 maggio 2018
Dirigenza: Art. 6, Ccnl 12 febbraio 2002
L’art. 5 della L. n. 53/2000 prevede la possibilità di fruire di specifico congedo, per un periodo non superiore ad undici mesi, da utilizzare in maniera continuativa o frazionata, nell’arco dell’intera vita lavorativa del dipendente, finalizzato:
– al completamento della scuola dell’obbligo
– al conseguimento del titolo di studio di secondo grado;
– al conseguimento del diploma universitario o di laurea;
– alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’amministrazione.
a chi spetta? al personale a tempo indeterminato, anche con qualifica dirigenziale.
in quale misura? I congedi per la formazione possono essere fruiti, anche in maniera frazionata, per un periodo che non può eccedere il limite massimo di undici mesi nella vita lavorativa del dipendente, che può beneficiarne esclusivamente ove abbia un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nello stesso ente alle cui dipendenze si trova al momento dell’istanza.
chi lo dispone? La norma fissa un limite numerico per il rilascio delle autorizzazioni nella misura del 10% del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre di ogni anno. L’autorizzazione è disposta, su parere favorevole del Responsabile della struttura presso cui il dipendente interessato presta servizio, dal Responsabile della struttura competente per la gestione del personale, secondo l’ordine progressivo di presentazione delle domande, fino alla concorrenza del limite massimo consentito.
N.B. Durante il periodo di fruizione del congedo per la formazione, il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia ed altre forme di congedo o aspettativa. I congedi per la formazione devono intendersi in aggiunta ai permessi retribuiti per diritto allo studio e ai permessi per concorsi ed esami.
APPROFONDIMENTI
Regime giuridico
L’ art. 5 L. n. 53/2000 ha introdotto, in via generale, per i lavoratori a tempo indeterminato, pubblici o privati, la possibilità di fruire di congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata, nell’arco dell’intera vita lavorativa del dipendente.
La disposizione in esame è stata recepita, per il personale dei livelli, con la previsione dell’art. 46, Ccnl 21 maggio 2018, e, per l’area dirigenziale, con l’art. 6, Ccnl 12 febbraio 2002.
La fruizione del congedo in esame è finalizzata:
– al completamento della scuola dell’obbligo,;
– al conseguimento del titolo di studio di secondo grado;
– al conseguimento del diploma universitario o di laurea;
– alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’amministrazione.
Durante il periodo di fruizione del congedo per la formazione, il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Il periodo di congedo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia ed altre forme di congedo o aspettativa.
L’unica eccezione è prevista dal c. 7 della disposizione in esame per il caso in cui il dipendente venga colpito da grave infermità, individuata ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. d) , Dm n. 278/2000:
in tal caso il dipendente dovrà darne tempestiva e documentata comunicazione scritta al datore di lavoro, beneficiando così dell’interruzione del periodo di congedo in corso.
In tal caso, il dipendente sarà considerato a tutti gli effetti assente dal servizio per malattia, con la conseguente applicazione, per la determinazione del periodo di comporto e del relativo trattamento economico, nonché per quanto attiene al regime del controllo dello stato di malattia, del regime dettato dalle disposizioni contenute nei Ccnl.
Nell’ipotesi in cui, al termine del congedo per formazione, il dipendente intenda fruire di altri congedi o aspettative, comunque determinanti la sospensione del rapporto di lavoro, gli stessi potranno essere concessi esclusivamente quando siano decorsi almeno sei mesi di servizio effettivo dalla data di rientro in servizio, stante il divieto di cumulo delle aspettative disposto dal Ccnl.
Non operando il testo dell’art. 46 Ccnl 21 maggio 2018 un espresso rinvio alle disposizioni dell’art. 8 L. n. 53/2000, si ritiene ai dipendenti del comparto non sia consentita la possibilità di prolungare la durata del rapporto di lavoro per un periodo corrispondente al congedo per la formazione anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria.
In forza del mancato richiamo delle disposizioni dell’art. 5, c. 5, della medesima legge, analogamente si ritiene non possa darsi luogo a riscatto o pagamento volontario dei contributi relativi al periodo di congedo non retribuito per formazione fruito dal dipendente.
L’art. 6, Ccnl 12 febbraio 2002, configura per i dirigenti a tempo indeterminato che intendono fruire dei congedi per la formazione un regime sostanzialmente analogo a quello appena esaminato in riferimento all’art. 46, Ccnl 21 maggio 2018, che accentua tuttavia, com’è naturale in relazione alle caratteristiche del ruolo dirigenziale, gli aspetti connessi alle esigenze organizzative e funzionali del servizio, che dovranno essere accuratamente valutate dall’ente, specie in riferimento alle richieste di periodi di congedo che si protraggano per più mesi.
Misura e modalità di fruizione
I congedi per la formazione possono essere fruiti, anche in maniera frazionata, per un periodo che non può eccedere il limite massimo di undici mesi nella vita lavorativa del dipendente, che può beneficiarne esclusivamente ove abbia un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nello stesso ente alle cui dipendenze si trova al momento dell’istanza.
Si ritiene, tuttavia, che si possa derogare a tale ultima regola per i dipendenti che transitano nell’ente per mobilità e che abbiano un’anzianità di servizio presso altre amministrazioni di almeno un quinquennio, dietro dichiarazione resa dagli interessati, sotto la propria responsabilità, di non aver precedentemente fruito del congedo in esame o di averne beneficiato in misura inferiore rispetto al limite massimo prescritto di undici mesi.
La norma fissa un limite numerico per il rilascio delle autorizzazioni nella misura del 10% del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
Le autorizzazioni sono pertanto disposte secondo l’ordine progressivo di presentazione delle domande, fino alla concorrenza del limite massimo consentito.
Il dipendente deve quindi sottoporre la propria istanza in primo luogo al responsabile della struttura presso cui presta servizio, indicando l’attività formativa che intende svolgere, la data di inizio e la durata prevista della stessa.
Alla domanda deve essere allegata la necessaria documentazione, attestante l’avvenuta iscrizione al corso di studi per la cui frequenza si richiede il congedo.
Il responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio esprime la propria valutazione in relazione alle esigenze organizzative e funzionali della struttura.
L’istanza, corredata del parere favorevole del responsabile diretto del dipendente interessato, deve quindi essere inoltrata alla struttura competente per la gestione del personale, che provvede a concedere il congedo, previa verifica in ordine al possesso dei requisiti che legittimano la richiesta e della situazione autorizzatoria complessiva.
Al contrario, se il periodo previsto di assenza supera la durata di 11 mesi consecutivi; ovvero dalla relazione formulata dal responsabile diretto della struttura risulta l’oggettiva e assoluta impossibilità di assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi, il responsabile della struttura per il personale nega la concessione del congedo, dandone motivata comunicazione all’interessato.
In determinati casi, può tuttavia raggiungersi un equo contemperamento tra le esigenze organizzative del servizio e l’interesse formativo del lavoratore, attraverso il differimento della concessione del congedo, consentito dall’art. 46, c. 6, Ccnl 21 maggio 2018, fino ad un massimo di sei mesi.
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