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Silenzio assenso della P.A.: possibilità di autocertificazione?

In materia di silenzio assenso, gli uffici pubblici devono, su richiesta dell’interessato, attestare che i termini a loro disposizione per rispondere sono scaduti e quel silenzio equivale all’accettazione della domanda.

In caso di omessa attestazione il cittadino potrà autocertificare l’inerzia dell’amministrazione e far valere quell’atto. Questa è la novità contenuta nell’articolo 62 del recente decreto legge Semplificazioni (Dl 77/2021).

Un esempio ricorrente era quello dell’acquisto di un immobile in cui venisse chiesto dal notaio il permesso di costruire. Se quel documento non esisteva ed era stata richiesto per tempo al Comune, nel caso quest’ultimo non avesse risposto nei termini previsti (90 o 180 giorni a seconda dei casi), scattava il silenzio assenso. L’acquirente, però, non poteva dimostrarlo, nel senso che non possedeva alcun documento che certificasse l’inerzia dell’amministrazione. Poteva solo presentare al notaio il documento rilasciato dall’ufficio con la data del protocollo del permesso di costruire e conteggiare i giorni trascorsi da quel momento.

Questo era quanto accadeva per il permesso di costruire, fino all’anno scorso, quando un altro decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) ha introdotto per tale casistica l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare, su richiesta dell’interessato, un’attestazione sul decorso dei termini del procedimento. Sussistono, però, altre istanze che continuano a non poter veder certificato il formarsi del silenzio assenso. A queste altre tornerà utile la norma dell’ultimo decreto Semplificazioni, perché le amministrazioni dovranno, sempre su richiesta dell’interessato da inoltrare per via telematica, rilasciare un attestato sul decorso dei termini e riconoscere, pertanto, il silenzio assenso con conseguente accoglimento della domanda originaria.

Con la nuova disposizione se l’amministrazione continua a non rispondere anche alla richiesta di attestato da parte dell’utente, allora quest’ultimo, trascorsi dieci giorni, può redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare il persistente silenzio dell’ufficio pubblico.

Il nostro Studio è a disposizione dei comuni interessati a ricevere ulteriori informazioni in materia di SILENZIO ASSENSO. Avete la possibilità di inviare richieste di chiarimenti e supporto cliccando il seguente link CONTATTACI 

 

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