Unione di Comuni: sussiste il vincolo di spesa per il personale?
La Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 76/2021/PAR del 07.05.2021, sulla base dei principi di diritto enunciati nella pronuncia di orientamento della Sezione delle Autonomie n. 4/QMIG/2021, si è pronuncia nel senso che alle Unioni di comuni è consentito il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, in conformità all’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovando applicazione la disciplina dell’art. 33, comma 2, Dl 34/2019. La verifica del rispetto dei vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni resta disciplinata dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 4/SEZAUT/2021/QMIG, 20/SEZAUT/2018/QMIG e 8/SEZAUT/2011/QMIG
Riferimenti normativi
Art. 33, comma 2, DL 34/2019
Art. 1, comma 229, Legge 208/2015
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