Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – FCDE: le ultime pronunce della Corte dei Conti
Corte dei Conti|PIEMONTE|Parere|| n. 38
Nell’ambito della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), sulla base di quanto previsto dal principio contabile n. 4/2, la scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate richiede un’«adeguata illustrazione» nella nota integrativa del bilancio di previsione. Questo onere non può considerarsi assolto qualora di queste entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione. La facoltà concessa da questo principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata a una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del Fcde; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione. In difetto di questa oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di queste entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall’assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un’adeguata copertura.
Corte dei Conti|LAZIO|Deliberazione|| n. 98
Qualora l’Ente non abbia provveduto a quantificare e accantonare il FCDE, a consuntivo, in maniera non conforme ai principi contabili che, come noto, al punto 3.3 e all’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevedono due metodi di calcolo, quello cd. ordinario e quello cd. semplificato, la situazione contabile è pregiudicata. Con riferimento, inoltre, al metodo di calcolo cd. ordinario, i principi contabili indicano espressamente le (diverse) modalità di quantificazione del FCDE, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione sia in occasione dell’approvazione del rendiconto. In definitiva, una determinazione del FCDE non conforme ai principi contabili non solo mina la veridicità del bilancio, ma pone gli equilibri di bilancio al rischio che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili nel corso dell’esercizio.
Corte dei Conti|LAZIO|Deliberazione|| n. 80
La corretta applicazione del “metodo semplificato” presuppone necessariamente l’esatta determinazione del FCDE accantonato nel rendiconto del precedente esercizio, così come del FCDE definitivamente stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio rendicontato (rispettivamente primo e terzo addendo della formula stabilita dal principio contabile). Una scorretta e insufficiente quantificazione di uno o di entrambi i valori comporta necessariamente l’errata determinazione della somma da accantonare a rendiconto, rendendola parimenti sottostimata anche agli effetti dell’attendibilità del risultato di amministrazione. In questo senso, il metodo semplificato costituisce una procedura di calcolo del FCDE alternativa a quella ordinaria, ma pur sempre basata su una precisa formula espressamente prevista dal principio contabile anche al fine di consentirne la verifica immediata.
Corte dei Conti|LOMBARDIA|Parere|| n. 109
Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, Dl 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come interpretato autenticamente dell’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinano il conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere con le ordinarie modalità di sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute dalla CC.DD.PP. e di ricostituzione del FCDE interamente con risorse autonome. Il contenzioso legale, in considerazione della entità del fondo accantonato, può costituire un fattore significativo di potenziale squilibrio e quindi, parallelamente ad un crescente controllo sulle cause pendenti, pare necessario incrementare i relativi accantonamenti.
Corte dei Conti|LOMBARDIA|Deliberazione|| n. 108
Un’errata applicazione del metodo di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità potrebbe comportare una sottostima dello stesso rendendo “disponibile” un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all’effettiva situazione finanziaria degli enti locali. Al fine di evidenziare l’importanza di un accantonamento congruo del Fondo crediti dubbia esigibilità si osserva, infatti, che lo stesso ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi.
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