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Contabilità mantenimento dei residui attivi prescritti: la pronuncia della Corte dei Conti

Contabilità – mantenimento dei residui attivi prescritti: la pronuncia della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, Sez. Controllo della Lombardia, con la delibera 14 aprile 2021 n. 60 ha affermato che nonostante il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al Dlgs 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’Ente.

La Corte ha fatto così chiarezza sulla modalità di gestione dei residui attivi risalenti, affermando che il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’Ente.   

Nell’esaminare i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi dell’Amministrazione comunale, la Corte ha avuto modo di rilevare come il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici imponga che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie. In questo senso, il permanere di consistenti residui attivi, anche risalenti, riconducibili a ruoli coattivi ancora in riscossione è conseguenza di una scarsa capacità di realizzazione delle entrate accertate.

L’Ente deve, da una parte, procedere ad un rigoroso monitoraggio dei residui iscritti, verificando, in sede di riaccertamento, le ragioni di mantenimento degli stessi e, dall’altra, porre in essere tutte le misure necessarie per incrementare la capacità di riscossione dei residui iscritti.

In ordine al primo aspetto, è stato sottolineato che sebbene il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al Dlgs 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’Ente.

In questo senso, l’Ente locale non può quindi limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio”

Quanto al secondo aspetto, si evidenzia che la capacità dell’ente di riscuotere le proprie entrate e di contrastare l’evasione tributaria consente di assicurare la solida tenuta degli equilibri di bilancio, i quali, diversamente, potrebbero essere compromessi con conseguenti problemi di liquidità e di capacità dell’ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

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