Abusi edilizi: controlli, legittimo affidamento e potere sanzionatorio
In materia di abusi edilizi il nostro Studio si è trovato a resistere in giudizio, avanti al Tribunale Regionale Lombardia – Milano, avverso un’ordinanza di demolizione e ripristino emessa dal Comune di *** successivamente al rilascio di numerose autorizzazioni edilizie da parte del Comune stesso
Vero che il principio del legittimo affidamento è stato circoscritto con la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9/2017 ma le pronunce giurisprudenziali, successive alla citata decisione, hanno definito i confini entro i quali deve operare la P.A. Infatti, si afferma che l’amministrazione non possa contestare sic et simpliciter un abuso edilizio, dovendo tenere in considerazione anche i propri precedenti atti i quali lascino presumere – sino a prova contraria – la legittimità dello stato attuale dell’immobile. Sul punto il TAR Lazio con pronuncia n. 5690/19, rilevata l’esistenza di diversi titoli abilitativi (come nel caso di specie), tali da aver fatto consolidare una situazione di affidamento circa la legittimità dell’edificazione, ha ritenuto non applicabile il principio di imprescrittibilità del potere sanzionatorio, in quanto si era in presenza di un immobile ritenuto in precedenza originariamente legittimo. Un’altra decisione rilevante in materia è quella del TAR Calabria – Reggio Calabria 513/2019 dove è stato attribuito un rilievo centrale alla circostanza che, una volta che la P.A., in precedenti atti, abbia omesso di contestare una preesistenza, ciò priva la stessa PA del potere di contestare un preteso abuso successivamente. I predetti orientamenti sono stati confermati anche dal TAR Sardegna 366/2018 e dal Consiglio di Stato 3372/2018. In quest’ultima pronuncia del C.d.S. è stato evidenziato come, a fronte di un contestato abuso, l’amministrazione non può considerare illegittimo ciò che essa stessa nel tempo ha poi munito di titolo edilizio. Le predette pronunce, sono allineate alla decisione A.P. Consiglio di Stato 9/2017 sottolineando come in quest’ultima si riconosca che “l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole”.