Rappresenta ormai giurisprudenza consolidata l’indirizzo interpretativo in base al quale “gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente”; nondimeno, “le variazioni catastali non possono considerarsi retroattive, anche se le situazioni di fatto che le hanno prodotte già erano presenti precedentemente alla richiesta di accatastamento presentata dal contribuente, quando l’errore di classamento è stato commesso dal contribuente” (Cass. n. 24279 del 30.09.2019).
La Corte è chiara nell’affermare che “gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato.
Vi è quindi un onere del contribuente di denunciare esattamente la destinazione d’uso, e in caso di errore la rettifica non può estendere i suoi effetti agli anni di imposta in cui l’amministrazione si è regolata sulla base della dichiarazione del contribuente” (Corte Cassazione, sez. TRI, n. 24279 del 30.09.2019).
Del medesimo orientamento risulta anche l’ulteriore sentenza della Suprema Corte n. 21097/2019, ove i giudici di legittimità chiarivano come la variazione proposta dal contribuente per censire correttamente un immobile, abbia effetto esclusivamente dalla data della variazione stessa, senza alcun effetto retroattivo.
Pur in presenza di un’ipotetica avvenuta variazione catastale, la stessa avrebbe comunque decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo. Sul punto vedasi l’ordinanza n. 20463 della Corte di Cassazione del 28.08.2017, con cui viene chiarito come qualora la variazione della rendita venga proposta dal contribuente per correggere errori materiali o di fatto compiuti dal contribuente stesso, la nuova rendita produce effetti a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali (del medesimo indirizzo, Corte Cassazione, ord. n. 21331 del 05.10.2020; Cass. 22653/2019; Cass. 21670/2018).