La sezione giurisdizionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con la recente sentenza n.80, depositata lo scorso 11 marzo, ha stabilito che anche il gestore abusivo di un ostello è obbligato al riversamento, nelle casse comunali, dell’imposta di soggiorno in quanto agente contabile.
Il fatto
La competente Procura erariale ha citato in giudizio un gestore abusivo di un ostello ubicato nel capoluogo fiorentino, in quanto ritenuto responsabile di un danno arrecato per il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno nelle casse del comune.
La sentenza
La sentenza pone in evidenza la responsabilità del gestore della struttura turistica per danno erariale, poiché è venuto meno all’obbligo di versare, nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente regolamentazione comunale, l’imposta di soggiorno riscossa dalle persone ospitate.
Punto focale della sentenza resa dai giudizi fiorentini è la posizione giuridica dell’agente contabile.
La decisione ha tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale il soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto o addirittura mancare del tutto.
Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto.
Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico è in perfetta armonia con l’articolo 103 della Costituzione, la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia.
Conclusioni
Rilevante la condanna che tiene conto che il comportamento dell’autore è di natura dolosa e non colposa.