Sul punto, la sentenza n. 24118/19 della Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “il credito del comune per l’integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto, per il cui conseguimento è necessario che l’Ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, e dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell’anziano entro il termine di cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l’inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il dies a quo del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione da parte dell’azienda sanitaria”.
Orbene, il sopra riportato principio pare da subito rispondere al quesito originariamente posto, affermando come si pongano a carico del Comune le rette di ricovero degli anziani non autosufficienti.
La summenzionata pronuncia della Corte di Cassazione, di riferimento in codesta sede, trova origine da un ricorso promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania avverso una decisione della competente Corte d’Appello con cui la medesima ASL veniva condannata al pagamento di un’ingente somma nei confronti dell’ente in questione, a titolo di “rette di ricovero di anziani non autosufficienti”.
Nel caso di specie, i Giudici Supremi accoglievano il ricorso prendendo come normativa di riferimento la Legge Regionale n. 22/1986, nonché la successiva Legge Regionale n. 33/1996 avente funzione interpretativa della precedente, giungendo così alla conclusione di cui al predetto principio di diritto.
Dalla qui richiamata normativa risulta infatti come il credito del comune per l’integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisca un diritto che trova fonte nella legge, tuttavia, per il relativo conseguimento è necessario che l’ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge. Ciò significa che l’ente sarà tenuto a provare di aver notificato il ricovero dell’anziano entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricovero medesimo; tale termini, del resto, è volto a segnare l’inizio del procedimento di controllo, in riferimento al quale è posto il dies a quo del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione da parte dell’Azienda sanitaria.