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Si, la legge di bilancio 2020, ad oggi all’esame del Senato, estende ai tributi locali le regole già in vigore per gli accertamenti di imposte sui redditi ed IVA: per gli atti emessi a partire dal 1 gennaio 2020, relativi ai periodi di imposta passati per i quali non è scattato il termine di prescrizione, gli accertamenti emessi dagli enti locali per i tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi senza che segua la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.
Il principale obiettivo è quello di razionalizzare la procedura attraverso l’eliminazione dei diversi atti finalizzati allo stesso procedimento, che attualmente rendono problematica l’individuazione degli atti esecutivi. Nondimeno, la riforma dovrebbe permette anche di contenere i costi della riscossione e di concentrare risorse su attività più incisive e più funzionali, assicurando una maggiore efficienza nell’attività di contrasto all’evasione e garantendo conseguentemente il recupero di margini più ampi di gettito.
L’immediata esecutività riguarderà, oltre ai tributi, anche le entrate patrimoniali (quali ad esempio i canoni e proventi per l’uso dei beni, fabbricati, terreni, occupazione aree pubbliche, oneri di urbanizzazione, ecc.) con esclusione delle multe previste dal Codice della Strada.
Un avviso di accertamento emesso dopo il 1 gennaio 2020 consentirà ai Comuni di procedere, decorsi 90 giorni (termine necessario per il ricorso e la proposizione del reclamo/mediazione) al recupero forzoso delle somme dovute.
Il competente ufficio, se il contribuente destinatario di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo non dovesse provvedere al pagamento o non dovesse proporre ricorso, dovrà procedere con il recupero coattivo e, quindi, con fermo amministrativo, con l’iscrizione di ipoteca sulla casa o direttamente con il pignoramento.
In ragione del nuovo disposto normativo, decorsi 30 giorni successivi al termine imposto per il pagamento (quindi trascorsi 90 giorni dalla notifica), i Comuni potranno procedere al recupero dei tributi locali senza procedere alla notifica della cartella esattoriale e, quindi, potranno procedere alla riscossione già dal 91-esimo giorno dalla notifica.
Su richiesta del debitore, peraltro, il creditore o il soggetto affidatario potrà concedere una rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili, purché il debitore stesso versi in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione eventualmente concessa potrà essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento a condizione che non sia intervenuta la decadenza.
In caso si mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo della rateazione, infatti, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Diversamente, in caso di mancato accoglimento dell’istanza di rateizzazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario potrà iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo.

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