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Il TAR Emilia-Romagna – Parma, sez. I, con la sentenza 18 maggio 2017, n. 164, ha precisato che l’attività investigativa dell’A.C. finalizzata al reperimento del soggetto responsabile dell’inquinamento è necessaria a fondare la legittimità dell’ordinanza di cui in oggetto, non potendo il Comune reputare responsabile il proprietario dell’area che, a mente dell’art. 192, d.lgs. 152/2006, risponde in solido con chi commette l’illecito solo qualora siano omessi (dolosamente o colposamente) i doveri di vigilanza di cui è onerato.
A mente del richiamato art. 192, comma 3, d.lgs. cit., infatti, dispone che “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione del Giudice Amministrativo, non solo non era in contestazione che la ricorrente (proprietaria dell’area sulla quale insistevano i rifiuti) non fosse l’autrice della immissione di rifiuti, ma anche, nella documentazione agli atti, non vi era traccia di alcuna attività investigativa volta all’identificazione dei responsabili. Il Comune resistente aveva reputato integrata la responsabilità del soggetto che aveva la disponibilità dell’area senza che fosse dimostrata l’avvenuta violazione dell’obbligo precauzionale di vigilanza in capo al proprietario stesso, configurando “una responsabilità di tipo oggettivo non prevista dall’ordinamento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2014, n. 1043)” (TAR Emilia-Romagna – Parma, sez. I, sent. 18 maggio 2017, n. 164).
Alla luce di quanto sopra, considerato inoltre che il “dovere generale di vigilanza sul territorio comunale non compete ai privati ma agli Uffici Comunali, ai loro Corpi di Polizia Municipale, preposti al controllo del territorio, e alle Forze di Polizia, sulle quali incombe anche l’onere di ricercare ed individuare i responsabili dell’inquinamento (cfr. Tar Lombardia, III, 570/2017 e CdS V 705/2016)”, non può reputarsi legittima l’ordinanza sindacale ex art. 192 C.d.A., rivolta al proprietario dell’area inquinata qualora l’A.C. non abbia provveduto ad identificare (o quantomeno a ricercare) i soggetti effettivamente responsabili degli sversamenti inquinanti.

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