“Agenzia delle Entrate – Riscossione” è il nome del nuovo ente che, a partire dal 1° luglio 2017, andrà definitivamente a sostituire Equitalia nell’attività di recupero crediti dello Stato, a stabilirlo il d.l. n. 193/2016 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016 ed in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione).
Trattasi di un nuovo ente pubblico economico, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui gli Enti Locali potranno affidare sia l’attività di riscossione coattiva delle entrate sia quella di riscossione spontanea.
Sino a detto termine, infatti, l’attività di riscossione proseguirà nel vigente regime giuridico; successivamente invece gli Enti Locali dovranno valutare tre differenti soluzioni:
1. affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione;
2. affidamento dell’attività ad una società esterna (in-house oppure iscritta all’albo dei soggetti riscossori);
3. internalizzazione del servizio.
Con riferimento alla prima ipotesi, occorre preliminarmente evidenziare come l’introduzione del nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione, abbia suscitato non poche perplessità. Anzitutto si noti come appaia immotivato l’affidamento allo stesso della cd. riscossione spontanea da parte degli Enti Locali: questi ultimi possono provvedere all’introito dei propri tributi attraverso modelli F24 o con sistemi di pagamento alternativi, proprio al fine di non dover esternalizzare il servizio. Un similare affidamento risulterebbe superfluo.
Del pari non può trascurarsi come, in materia, abbia destato forti dubbi anche l’interpretazione dell’art. 2 del d.l. 193/2016 che, letteralmente inteso, garantirebbe all’ente di adottare delibere di affidamento solo dopo il 1° luglio 2017. Tale lettura, tuttavia, deve ritenersi errata in quanto il medesimo affidamento avrebbe effetto con decorrenza dal 1° luglio 2017 ma non andrebbe comunque ad escludere la possibilità di adottare delibere anche in periodi antecedenti. Diversamente il problema verrà a porsi con riferimento a quei Comuni che sono chiamati alle elezioni amministrative nel prossimo mese di giugno: le delibere di affidamento al nuovo ente non rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili di cui all’art. 38 del Tuel, pertanto non potranno essere attuate.
Al contrario l’internalizzazione della riscossione parrebbe la soluzione ottimale per tutti gli Enti Locali che, ad oggi, non hanno ancora operato una scelta; in tal modo, tutto il processo verrebbe seguito direttamente dall’Ente Locale con notevoli vantaggi in termini di correttezza ed attenzione nell’emissione dei provvedimenti, buon fine delle notificazioni nonché controllo dei risultati. Vi sarebbe così una gestione diretta di tutte le fasi di riscossione: accertamento, liquidazione, invio dei provvedimenti, notifica dell’ingiunzione fiscale, gestione dei pagamenti. Una scelta in tal senso consentirebbe così di ridurre l’elevato livello di insolvenze dei crediti tributari e non.
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