Il Comune che emana un’ordinanza di demolizione è tenuto a effettuare l’accertamento sulla responsabilità del proprietario o può limitarsi a dichiarare il carattere abusivo dell’intervento e quindi ordinarne la rimozione diretta?
Questa tematica è stata trattata dal TAR Lazio con ordinanza numero 1652/2023. Nello specifico si trattava di «variazioni essenziali non autorizzate su di un edificio ad uso residenziale, tra cui principalmente l’ampliamento della superficie abitabile tramite la chiusura di un portico e di un balcone coperto».
Il ricorrente aveva evidenziato che «la responsabilità dei lavori abusivi sarebbe imputabile ai precedenti proprietari da cui l’immobile è stato acquistato tramite asta giudiziaria bandita in una procedura esecutiva immobiliare – si legge nel dispositivo; gli unici responsabili per le opere abusive, realizzate nel corso dell’esecuzione immobiliare stessa, sarebbero gli esecutati, nei quali andrebbero identificati i soli destinatari legittimi dell’ordine di ripristino».
Tale censura è risultata infondata in quanto «Il provvedimento correttamente rinviene tra i destinatari dell’ordine l’attuale proprietario dell’immobile posto che l’ordinanza di demolizione costituisce una misura di carattere reale volta a reprimere un illecito di natura permanente e ciò legittima l’individuazione del proprietario tra i soggetti onerati a rimuovere l’irregolarità».
Il TAR ha così precisato che «Nell’impartire l’ordine di ripristino l’Amministrazione non è dunque tenuta infatti ad effettuare alcun accertamento in ordine alla responsabilità del proprietario ma può limitarsi a dichiarare il carattere abusivo degli interventi e ad ordinarne la rimozione al proprietario anche se non responsabile in via diretta», pertanto «la sanzione in esame può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell’abuso e anche se estraneo alla commissione dell’abuso stesso; ciò in quanto l’abusività dell’opera è una connotazione di natura reale: segue l’immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l’effetto che il ripristino della situazione legittima è, di regola, atto dovuto e prescinde dalla coincidenza del proprietario con l’autore dell’abuso medesimo».
Avv. Stefano Vicario