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noleggio con conducente

Oggi pubblichiamo un estratto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 9/02/2023 che ha interessato un Comune nostro assistito.

 

L’attore aveva ottenuto una licenza per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo minibus nel 2011, veniva così rilasciato nulla osta per un veicolo con 8 posti a sedere, conducente compreso.

 

Successivamente, nel 2016 era stato rilasciato un altro nulla osta relativo a mezzo analogo, nelle more dell’entrata in vigore Regolamento regionale, Regione Lombardia.

 

Nell’anno 2021 il Comune negava il subentro nella predetta licenza e l’attore, lamentava così una lesione del diritto al legittimo affidamento con conseguente richiesta di risarcimento del danno.

 

Il Giudice adito ha dovuto così verificare se gli atti comunali avessero, o meno, leso il legittimo affidamento,

specialmente, in ordine alla dedotta non applicazione del Regolamento regionale che imponeva il rispetto di una serie di requisiti.

 

La normativa regionale del 2014, all’art. 2 prevede che i veicoli da qualificare come autobus siano quelli di cui all’art. 54 del codice della strada, e pertanto i “veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 9 posto compresi quello del conducente”.

Tale essendo il contenuto della norma, pacifico e non contestato che il rilascio della licenza nel 2011, ed il nulla osta per il mezzo, siano stati atti amministrativi emanati antecedentemente alla detta normativa.

Successivamente, si è verificato che, secondo le nuove previsioni regionali, i mezzi di parte attrice, non erano più adeguati alla normativa.

Come rilevato dal Comune, peraltro, la stessa normativa nelle more intervenuta, prevedeva una serie di

passaggi, diluiti nel tempo, necessari per consentire a tutti i soggetti già titolari di licenza, di adeguare

la stessa ed i mezzi alla normativa.

 

In particolare, l’art. 11 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2014 , n. 6, Disciplina dei servizi di

noleggio di autobus con conducente, in punto Norme transitorie e finali, espressamente prevede:

  1. In sede di prima applicazione, sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all’articolo 5 le

imprese che presentino apposita istanza alla Provincia competente entro novanta giorni dall’entrata in

vigore del presente regolamento e che:

  1. a) siano titolari di almeno una licenza o un’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio di

autobus con conducente, a qualsiasi titolo rilasciata, acquisita antecedentemente all’entrata in vigore

del presente regolamento;

  1. b) stiano svolgendo l’attività a seguito di presentazione di una SCIA in data antecedente all’entrata in

vigore del presente regolamento.

  1. Per le imprese che abbiano presentato l’istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano

validi ed efficaci sino al termine di quarantotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento,

ferme restando le verifiche di cui al comma 5. In tale periodo le imprese sono tenute a conservare a

bordo dei mezzi adibiti al servizio copia delle relative licenze o autorizzazioni comunali o della SCIA,

unitamente all’istanza di cui al comma 1 recante la data di presentazione e il numero di protocollo

assegnato dalla Provincia.

  1. Per le imprese che non abbiano presentato l’istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano

validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

  1. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, le imprese sono tenute a presentare la SCIA ai sensi

dell’articolo 4.

  1. Le Province, entro quarantotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla

verifica dei requisiti di cui all’articolo 3 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, fermo restando quanto

previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo.

 

Pacifico e non contestato che, atteso il rilascio della licenza nel 2011 ed il nulla osta per il mezzo, parte attrice era in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, n. 1, a) e b).

 

Non è emerso, nel giudizio, se parte attrice, abbia o meno provveduto a presentare la istanza di cui al comma 1 alla Provincia nei 90 giorni dalla entrata in vigore della normativa.

Trattandosi di istanza da presentare presso altro ente, il Comune non era tenuto a conoscere la presentazione della stessa.

Si possono pertanto ipotizzare le seguenti situazioni:

1) parte attrice ha presentato apposita istanza in Provincia, ex art. 11, comma 1 Regolamento 6/2014. In tal caso, posto che ogni titolo abilitativo era stato prorogato per 48 mesi, e pertanto fino agli inizi del 2019, gli atti amministrativi del Comune degli anni 2015/2018 appaiono legittimi, così come legittimo è il rifiuto a non concedere ogni ulteriore nulla osta una volta decorsi i 48 mesi; alcun legittimo affidamento poteva essere ingenerato in favore dell’attore posto che trattasi di applicazione di disciplina normativa transitoria destinata a venire meno nei 48 mesi.

2) parte attrice non ha presentato istanza alcuna in Provincia. In tal caso si può solo rimproverare al comune di non aver verificato, prima di procedere alla emanazione degli atti del 2017, la presentazione della relativa istanza, che avrebbe comportato l’immediato diniego del nulla osta decorsi i 90 giorni previsti dal comma 3.

 

La normativa era comunque chiara nell’imporre l’adeguamento entro i 48 mesi dalla entrata in vigore e

pertanto entro i primi mesi del 2019.

 

L’attore, a partire da tale data, ha continuato a lavorare con mezzi non più adeguati alla normativa,

senza che il comune provvedesse a revocare la relativa licenza.

 

Pertanto non solo non è ipotizzabile in capo all’attore alcun danno da lesione da legittimo affidamento, ma deve darsi atto che questi, al contrario, ha potuto fruire della licenza fino alla data della cessione, posto che la stessa non era stata revocata nonostante la scadenza del termine ultimo di legge senza che l’attore avesse adeguato i mezzi a sua disposizione.

 

La domanda va pertanto respinta, posto che non sussiste alcun danno riconducibile ad un affidamento cagionato dal Comune ai danni dell’attore.

Avv. Stefano Vicario

 

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