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appalti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 529/2023, è giunto alla conclusione che è illegittima l’esclusione dalla gara del concorrente che, pur non essendo iscritto alla CCIA per una attività identica all’oggetto del contratto, ha dimostrato di operare nel settore economico dell’appalto e di possedere tutti gli altri requisiti di capacità tecnica e professionale.

Il C.d.S. ha ricordato che l’iscrizione camerale non è serve a verificare la capacità tecnico professionale dei concorrenti, ma accertarne l’idoneità professionale, in modo da consentire partecipazione alla gara ai soli operatori economici forniti di competenze coerenti con le prestazioni oggetto dell’appalto (in tal senso Cons. Stato, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).

Conseguentemente la connessione tra le attività indicate nell’iscrizione CCIA e quelle da affidare tramite appalto impone una mera valutazione di compatibilità, senza la necessità di «una perfetta e assoluta sovrapponibilità» (cfr. Cons. Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796, Cons. Stato, 15 novembre 2019, n. 7846).

L’eventuale applicazione di un principio restrittivo dei partecipanti alle gare pubbliche contrasterebbe con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità, non sarebbe nemmeno funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico alla selezione del concorrente più qualificato.

Il requisito dell’iscrizione camerale, di cui all’art. 83, c.1, del Codice dei contratti pubblici assolve alla funzione di «assicurare l’accesso al mercato anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale» e, conseguentemente, comporta esclusivamente l’onere di dimostrare che l’impresa è validamente costituita ed attiva nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare.

La prova dell’idoneità ed affidabilità professionale attestata dall’iscrizione nel registro CCIAA è integrata dalla richiesta degli altri requisiti speciali, attraverso i quali la stazione appaltante accerta la competenza specialistica e la capacità dell’impresa di eseguire le future prestazioni.

L’eventuale  interpretazione restrittiva del predetto requisito dell’iscrizione camerale cagionerebbe una lesione del principio di concorrenza, determinando una irragionevole e sproporzionata restrizione del mercato degli appalti pubblici, limitandolo così alle sole imprese che esercitano in maniera prevalente l’attività oggetto dell’appalto, rendendolo inaccessibile per gli operatori economici che svolgono un’attività contigua e attinente a quella oggetto delle procedure di gara, dimostrano il possesso degli altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti dalla stazione appaltante in relazione al settore economico nel quale rientra l’appalto.

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