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Il sindaco, in difetto di nomina del funzionario comunale responsabile del tributo, può firmare gli avvisi di accertamento, nonché gli atti e provvedimenti relativi all’organizzazione e alla gestione del tributo? Sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione, Sezione V, con l’ordinanza n. 37022/2022.

La Suprema Corte si è occupata del contenzioso promosso da una società che lamentava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto l’avviso oggetto di impugnativa era stato sottoscritto dal Sindaco e non dal funzionario comunale responsabile del tributo, come disposto dall’articolo 74 del dlgs 507/1993 secondo cui “il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”.

La Suprema Corte non ha aderito alla tesi della società ricorrente, sia in ragione del fatto che il Sindaco è titolare della rappresentanza legale del Comune e, quindi, del potere di manifestare la volontà dell’ente verso i terzi, sia perché nel caso di specie non si è verificato alcun conflitto di competenza con i responsabili della macrostruttura, stante l’assenza di un dirigente del servizio che il Sindaco abbia esautorato dalle sue funzioni.

La Corte afferma altresì che “eventuali conflitti di attribuzioni con i dirigenti (…) possono avere eventuale rilevanza interna, ma non incidono sulla validità dell’avviso di accertamento”, di modo che “l’avviso non presenta difetto di sottoscrizione essendo firmato dal Sindaco”.

Questa pronuncia tende così a preservare l’efficacia degli atti aventi carattere impositivo anche forzando il dato legislativo, costituito non solo dal Dpr 507/1993, ma anche da un più ampio orizzonte normativo entro cui si collocano sia l’articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 (“Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo”), sia l’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995 (Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti relativi a tributi regionali e locali, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale).

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