Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n.10761/2022 ribadisce l’applicazione agli appalti dell’accesso civico generalizzato. Tale applicabilità risulta altresì prevista dall’art. 35 del nuovo codice
La sentenza
Il Consiglio di Stato ribadisce l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 del d.lgs 33/2013) in materia di appalti.
Nel caso in esame, tale applicabilità si estende anche al soggetto escluso dalla procedura di gara.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza «la richiesta di accesso agli atti è indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata» ciò comporta l’irrilevanza di un problema di legittimazione «alla pretesa sostanziale».
Diventa così irrilevante la circostanza he l’impresa richiedente l’accesso sia stata esclusa dalla procedura di gara visto che «conclusasi la procedura concorsuale i documenti prodotti dalle ditte partecipanti assumono rilevanza esterna» e «la documentazione prodotta ai fini della partecipazione ad una gara di appalto» esce dalla sfera esclusiva delle imprese «per formare oggetto di valutazione comparativa essendo versata in un procedimento caratterizzato dai principi di concorsualità e trasparenza». (Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418).
Le uniche eccezioni opponibili alla istanza di accesso civico generalizzato sono rinvenibili nei cd. limiti «assoluti all’accesso di cui all’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 e suoi richiami (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, cit., spec. par. 24 ss.)» e dei limiti cd. relativi «correlati agli interessi-limite, pubblici e privati, previsti dall’art. 5-bis, comma 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013, nella prospettiva del bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza».
Il nuovo codice appalti
Quanto affermato dal C.d.S. viene ripreso nel nuovo codice dei contratti e, in particolare, nell’articolo 35 rubricato, come l’attuale articolo 53 del Codice dei contratti in vigore “Accesso agli atti e riservatezza”.
La nuova norma prende in considerazione le modifiche che si sono rese necessarie «al fine di allineare lo svolgimento della procedura di accesso all’utilizzo delle piattaforme di eprocurement», visto che le stazioni appaltanti dovranno assicurare «l’accesso alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale».
Il comma 4 della norma prevede che l’acquisizione dei dati e delle informazioni sono consentite «ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». Il richiamo al decreto trasparenza sostanzia l’altra novità di rilievo visto che ribadisce, si legge nella relazione, «la possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33».
Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria n. 10/2020 ha chiarito che l’accesso civico generalizzato «si applica a tutte le fasi» di aggiudicazione dei contratti pubblici. Con la precisazione «che il principio di trasparenza, che si esprime nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno stato di diritto, assicurando anche il buon funzionamento della pubblica amministrazione attraverso l’intellegibilità dei processi decisionali e l’assenza di corruzione».
17/01/2023
Avv. Stefano Vicario