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uso pubblico
il Consiglio di Stato, con sentenza 3618 del 10 maggio 2022, ha evidenziato i poteri del Comune in caso di SCIA per interventi edilizi tali che incidono sul bene gravato da servitù prediale pubblica
IN FATTO
I privati segnalavano al Comune l’intenzione di restringere la viabilità di una strada mediante installazione di una barra manuale, e affermavano che la strada in questione fosse di loro esclusiva proprietà, nonché libera da servitù, pesi, o altri vincoli.
Il Comune contestava la legittimazione dei privati alla realizzazione dell’opera, opponendo loro che la strada fosse in realtà adibita al pubblico uso. Pertanto, l’amministrazione emetteva ordine di inibizione alla Scia.
IN DIRITTO
L’articolo 11 Dpr 380/2001, stabilisce che il presentatore di una Scia deve necessariamente allegare e dimostrare di essere legittimato alla realizzazione dell’intervento che ne costituisce oggetto. Il Comune ha il potere di accertare se il presentatore sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria. Inoltre, l’Ente ha il potere di verificare se il bene immobile sia libero da gravami di varia natura, tra cui le servitù prediali.
Nel caso in esame il Comune ha ravvisato l’esistenza di una servitù pubblica gravante sulla strada, attraverso le seguenti inequivocabili circostanze:
• la strada, da diverso tempo, veniva quotidianamente percorsa da una generalità indifferenziata di individui residenti in quella specifica zona del territorio comunale;
•rappresentava l’unico percorso di accesso alla via pubblica per un insieme di fabbricati serviti dalla suddetta strada, e collocati al di là della zona ove i privati intendevano collocare la sbarra;
•lungo la carreggiata della strada, risultavano presenti reti ed infrastrutture di molteplici servizi pubblici ed utenze;
•nel tempo, il Comune si era fatto carico del buono stato di manutenzione della sede stradale, assumendo su di sé anche il consequenziale obbligo della custodia del bene;
•la strada era stata ricompresa nell’ambito di una serie di beni da cedere al Comune nell’ambito dell’attuazione di un piano di lottizzazione.
Ad avviso del Consiglio di Stato, il Comune ha svolto un’istruttoria completa, esaustiva, e non contraddittoria, ponendo altresì a fondamento dei suoi provvedimenti motivazioni adeguate e ben argomentate e dirime la controversia pubblico/privato facendo prevalere il potere del Comune a salvaguardare un’accertata servitù pubblica.
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