Assistenti sociali: capacità assunzionali Legge 178 del 2020
Il “problema” dei servizi sociali è una tematica ricorrente e molto sentita all’interno del Comune, in particolare l’assunzione degli assistenti sociali, che rivestono un ruolo importante e centrale nella gestione operativa del Servizio.
Sul punto, con parere 91/2021, si è pronunciata la Corte dei Conti sez. Puglia, che andremo qui di seguito ad esaminare.
Cosa dice la Corte dei Conti?
La Sezione ha dichiarato che è da escludere la possibilità di una compensazione tra le differenti capacità assunzionali dei Comuni facenti parte di un medesimo “ambito territoriale”, al fine di procedere alle assunzioni di assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La Corte dei Conti ha altresì sottolineato quanto già stabilito dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione 4/2021, che, sia pur in relazione alle Unioni di Comuni, ha affermato che
«i parametri e le “soglie” indicate dal Decreto applicativo del Dl 34/2019 sono tarati sui bilanci dei Comuni e non possono riferirsi alle Unioni»
e men che meno agli “ambiti territoriali”, che possono assumere prioritariamente la forma iuris di convenzione o consorzio tra i Comuni interessati.
Come funziona la capacità assunzionale?
In vista dell’obiettivo (comune agli enti facenti parte del medesimo “ambito territoriale”) di potenziare il sistema dei servizi sociali ai sensi dell’art.1, comma 801, legge 178/2020, pertanto, potranno utilmente individuarsi ulteriori forme di concreta collaborazione, comunque riconducibili nell’alveo delle disposizioni di cui all’art. 11, re. reg. 4/2007, tra gli stessi Comuni del relativo “ambito territoriale”.
La Corte dei Conti, con il parere di cui al presente articolo, ritiene che le disposizioni in esame debbano essere interpretate nel senso che, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte di Comuni, sia necessario tener conto delle capacità assunzionali secondo i valori soglia definiti dal Dm 17 marzo 2020; sempre al fine di procedere alle assunzioni di assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non è, poi, possibile operare il detto reclutamento in virtù di una compensazione tra le differenti capacità assunzionali dei Comuni facenti parte di un medesimo “ambito territoriale”.
clicca qui sotto e scarica gratuitamente il parere della Corte dei Conti
Parere Corte dei Conti Puglia 91 2021
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Avv. Stefano Vicario