La pronuncia della Corte di Cassazione
La Corte di cassazione, con la sentenza n.17004/2021, ha confermato l’applicazione delle riduzioni ICI anche per i terreni agricoli posseduti da una società agricola di persone, purché lo statuto societario preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (Cass. civ. n. 375/2017; n. 28062/2018; n. 11415/2019).
L’evoluzione giurisprudenziale in materia
In tema società agricole si è avuta una evoluzione della giurisprudenza di legittimità secondo cui le disposizioni di cui al D.lgs. n. 228 del 2001, e del D.lgs. n. 99 del 2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione delle agevolazioni tributarie; si è quindi valorizzata la nuova disciplina data dall’art.12 della legge 9 maggio 1975, n.153 quale sostituito dall’art.10 del citato d.lgs. 228/2001 secondo cui “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola” e, nel caso di società di persone (lett. a) “qualora a/meno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale“.
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