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Responsabilità contabile dei sindaci

I l legislatore a partire dal Dlgs 29/1993 ha introdotto il principio della separazione dei compiti tra gli organi di governo ed i dirigenti. Ai primi spettano compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo ed ai secondi tutti gli atti di gestione, ivi compresi quelli a rilevanza esterna e quelli che hanno un elevato tasso di discrezionalità. Questo principio conosce una eccezione solamente per i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti in cui agli amministratori possono essere assegnati compiti gestionali.

 

L’orientamento della giurisprudenza 

Le pronunce della Corte dei conti prevedono l’esenzione della responsabilità per gli amministratori che hanno adottato deliberazioni sulla base dei pareri dei dirigenti.

La predetta giurisprudenza contabile ha però circoscritto i casi in cui si applica questa esimente politica, affermando che non sussiste responsabilità in capo agli amministratori solamente nel caso in cui si siano espressamente opposti.

La responsabilità amministrativa, sulla base dei principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 272/2007, si è ampliata andando a comprendere sia la natura risarcitoria dei danni subiti dall’ente sia la funzione sanzionatoria di natura pubblicistica. Oltretutto, non è più indispensabile l’irreversibilità del danno cagionato all’Ente.

La responsabilità degli amministratori si estende automaticamente nelle ipotesi di dissesto dell’Ente. Questo comporta l’avvio dell’azione di responsabilità in capo agli amministratori in carica, con procedure sommarie sulla base di una responsabilità di fatto oggettiva.

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