Recupero degli immobili dismessi: Il ruolo del Comune
Regione Lombardia modifica la legge
articolo 40-bis delle norme sul governo del territorio, lr12 del 2005 modificata dalla lr 18 del 2019
che ha introdotto il premio volumetrico (del 20% ed incrementabile fino al 25%) come incentivo al recupero di immobili dismessi da più di cinque anni e critici per questioni di salute, sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio.
La legge lascia ai comuni un certo margine d’azione prima non contemplato. Restano ferme le altre disposizioni, in particolare la lista degli immobili dismessi e degradati, stilata dal comune e integrabile su iniziativa dei privati, dove si individuano i fabbricati su cui intervenire attraverso operazioni di recupero, incentivate da premi volumetrici. Se il privato non avvia la riqualificazione nei tempi stabiliti, si procede alla demolizione (vi provvede il proprietario o il comune in via sostitutiva, con obbligo di rimborso delle relative spese a carico della proprietà).
Che fine fanno i progetti in corso?
I comuni possono aggiornare le scelte già assunte e disciplinare le operazioni già in corso. Sono salve le richieste di titoli edilizi già presentate. Invece, per i progetti già avviati, che non hanno ancora raggiunto il traguardo della richiesta del titolo edilizio, i comuni possono decidere, entro i limiti predefiniti dalla legge, i premi volumetrici e i tempi da concedere ai privati per l’avvio dei lavori di riqualificazione degli stabili dismessi.
I margini di decisione del Comune
a) Il premio volumetrico non è più fisso e stabilito a priori dalla legge. Il Consiglio comunale può deciderne l’entità all’interno dell’intervallo compreso tra il 10 ed il 25 per cento. In mancanza della decisione comunale, si applica un incremento fisso dei diritti edificatori, pari al 20 per cento.
b) I comuni possono richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse, e per la sola quota correlata al bonus volumetrico.
c) I tempi concessi al privato per avviare gli interventi di recupero, fissati in massimo tre anni, possono essere rivisti dal comune da un minimo di due anni a un massimo cinque anni.
Quali termini per individuare gli immobili?
I comuni individuano entro il 31 dicembre 2021 gli immobili che risultano dismessi da oltre un anno (prima la legge faceva riferimento ad edifici abbandonati da più di cinque anni) da sottoporre alla legge. I termini di applicazione della legge per i Consigli comunali «sono ordinatori e non perentori». Dopo la data del 31 dicembre 2021, la lista può essere integrata per iniziativa dei proprietari privati che intendono, per i propri immobili abbandonati, avvalersi degli incentivi per il recupero.
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