Abuso edilizio: sanzione al proprietario anche se non è l’autore dell’abuso?
Il Tar Campania con la sentenza n. 4313 del 24 giugno 2021 ha ritenuto che l’amministrazione comunale è legittimata a sanzionare i proprietari pur non essendo autori degli abusi, purché abbiano incautamente ricevuto il bene in presenza di irregolarità edilizie, non potendo invocare a loro discolpa un affidamento incolpevole.
Abuso edilizio: il caso esaminato dal TAR
Il caso ha per oggetto l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione con cui era stata ingiunta al responsabile dei lavori e proprietario del suolo la demolizione delle opere abusivamente eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente lamentava che l’immobile:
“era pervenuto (…) nel giugno/luglio dell’anno 2009, a seguito di compravendita e, in detta data, lo stato dei luoghi era conforme a quello attuale, ovvero erano già presenti sul lastrico solare le opere di cui il Comune di Napoli, chiedeva la demolizione».
Abuso edilizio: la decisione del TAR
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto ritenendo che l’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni soggettive attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartito, che precede nel tempo il contratto traslativo, in suo favore, della proprietà.
Il TAR afferma che l’amministrazione comunale è titolare del potere di sanzionare anche i proprietari o possessori ad altro titolo i quali, pur non essendo autori degli abusi, abbiano incautamente ricevuto il bene pur in presenza di irregolarità edilizie, non potendo, quindi, invocare a loro discolpa un affidamento incolpevole.
Abuso edilizio: la normativa applicabile al caso in esame
L’articolo 31 del Dpr 380/2001 individua tra i destinatari dell’ingiunzione di rimozione o di demolizione di abusi edilizi, anche il proprietario. Infatti, solo il proprietario è legittimato a intervenire sull’immobile ed eliminare un abuso anche in precedenza realizzato.
Il proprietario non può sottrarsi al predetto obbligo addossando la responsabilità a terzi o al precedente proprietario. Infatti, il proprietario ha il diritto di rivalersi, sul piano civilistico, nei confronti dell’effettivo autore della trasformazione abusiva. L’acquirente di un immobile succede così nel diritto reale e nelle posizioni soggettive attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartito, che precede nel tempo il contratto traslativo, in suo favore, della proprietà.
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