IMU e catasto
Il nostro Studio ha difeso un Comune avanti alla CTP di Pavia in materia di applicazione dell’IMU. La CTP, accogliendo la nostra tesi difensiva, ha pronunciato la seguente sentenza:
Commissione Tributaria Provinciale di Pavia sez. 1 sentenza n. 159 del 22 giugno 2021
La contribuente XXX è stata destinataria dell’avviso numero 12 del 25 novembre 2019 protocollo numero 8472, con il quale il Comune di XXX, in provincia di Pavia, ha accertato una maggiore IMU (Imposta municipale propria) di € 1.902,00 per l’anno d’imposta 2014, riguardante i seguenti propri immobili, risultanti così in catasto: il primo foglio XXX numero XXX subalterno XXX
categoria A 1; il secondo foglio XXX numero XXX subalterno XXX categoria C 1, entrambi annotati, sempre in catasto, come immobili a destinazione d’uso commerciale.
La contribuente in rassegna si è opposta a detto accertamento, producendo ricorso con effetto di reclamo/mediazione, con il quale, nel chiedere l’annullamento di tale atto, ha sostenuto che ciò che risulta in catasto nell’anno 2014, come destinazione d’uso commerciale dei due detti immobili, non corrisponde alla realtà. Perché sempre per l’anno 2014, l’effettiva destinazione d’uso dei detti due immobili, è stata abitativa/residenziale principale e per questo non soggetta ad IMU.
IMU: la decisione della CTP di Pavia
la Commissione osserva che l’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 stabilisce che la base imponibile di riferimento ai fini IMU, è quella risultante dalle annotazioni catastali relative all’anno di applicazione dell’imposta. Nel caso di specie il 2014. Poiché dai dati catastali in commento risulta che la destinazione d’uso degli immobili in argomento, così come detto più sopra, è quella commerciale, in difetto peraltro di dati probatori di segno opposto, legittima è la posizione del Comune e quindi condivisibile la ripresa dell’IMU.
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