Comunicazione di avvio del procedimento: la normativa
L’avvio del procedimento ex art.7 L.241/90 deve essere comunicato
“ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”
nonché ai soggetti, diversi dai diretti destinatari che siano
“individuati o facilmente individuabili”, alla cui sfera soggettiva dal provvedimento finale “possa derivare un pregiudizio”
Il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione deve contenere l’indicazione dell’amministrazione competente, dell’oggetto del procedimento, del nome del responsabile de procedimento, del termine di conclusione del procedimento, dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Nei procedimenti d’ufficio che si concludono con provvedimento limitativi della sfera giuridica del destinatario la comunicazione di avvio del procedimento è funzionale a garantire il contraddittorio. Il soggetto privato infatti, ricevuta la comunicazione, può intervenire nel procedimento per tutelare il proprio interesse.
Nei procedimenti su iniziativa di parte che si concludono con provvedimenti “a doppio effetto” (che producono cioè ad un tempo un effetto ampliativo e un effetto restrittivo nella sfera giuridica di due soggetti distinti), la comunicazione di avvio del procedimento interessa principalmente gli eventuali contro interessati, come per esempio il proprietario del fondo confinante con quello in relazione al quale è presentata la domanda per il rilascio di un permesso di costruire.
Le novità 2020 in materia di “comunicazione di avvio del procedimento”
La Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, ha introdotto alcune modifiche al procedimento amministrativo.
Per quanto qui riguarda, nella comunicazione di avvio deve essere indicato anche il domicilio digitale dell’amministrazione e le “modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge.”.
Bozza editabile della comunicazione di avvio del procedimento
clicca qui sotto e scarica la bozza, in formato Word editabile.
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