Mozione di sfiducia al Sindaco: dissenso politico e dissoluzione del vincolo fiduciario?
Il Tar Catania, con la sentenza 18 maggio 2021, n. 1617 ha affermato quanto segue.
La mozione di sfiducia al Sindaco, adottata dal Consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da un’elevatissima discrezionalità, la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del primo rispetto al programma in base al quale è stato eletto o a inadempienze di tipo giuridico-amministrativo; essa è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, nella fattispecie non esistenti.
Per il Collegio, infatti, nonostante l’espressa previsione dell’obbligo di motivazione non rappresenti certo una mera clausola di stile riproduttiva del generale disposto di cui all’art. 3 della L. n. 241 del 1990, ma impone un’adeguata esplicitazione delle ragioni a sostegno della mozione, tuttavia, è altrettanto vero che tale obbligo motivazionale vada correlato alla ratio della normativa in questione, che è quella non tanto di garantire la stabilità degli enti locali e la governabilità dell’ente locale, quanto quella di assicurare la necessaria collaborazione tra il Sindaco e il Consiglio comunale e consentire la “rimozione” del Sindaco liberamente eletto dal popolo da parte di una maggioranza qualificata di consiglieri comunali, parimenti eletti, ove ricorrano adeguate ragioni giustificative.
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