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Sindaci, elezioni posticipate: nuovo termine per la relazione di fine mandato?

Lo slittamento della data delle elezioni non modifica la data di scadenza del mandato. La sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata nel termine ultimo ordinario di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario. A chiarirlo è un comunicato del 7 giugno 2021 del ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali.

Il primo comma dell’articolo 1 della legge 182/1991 dispone che le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Il successivo comma chiarisce poi che il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus, in deroga alle disposizioni ordinamentali, l’articolo 1 del Dl 25/2021 ha disposto che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti (sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 5/2021 su NT+ Enti locali & edilizia del 18 marzo), la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il termine preso a riferimento per la relazione di fine mandato è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (articolo 51 del Tuel), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni. La relazione di fine mandato deve dunque essere redatta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (articolo 4, comma 2, Dlgs 149/2011). Diverso sarebbe, invece, il caso di scioglimento anticipato degli organi dell’ente locale, in cui il termine di riferimento è la data delle elezioni, e la relazione di fine mandato deve essere redatta entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

Il parere rammenta infine che non trovano in ogni caso applicazione per il corrente anno gli effetti sanzionatori conseguenti al mancato adempimento degli obblighi di redazione della relazione di fine mandato, secondo le disposizioni dell’articolo 3-ter, comma 1, del DL 25/21.

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