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Reati ambientali il Comune puo costituirsi parte civile

Reati ambientali: il Comune può costituirsi parte civile?

La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta esclusivamente allo Stato: tutti gli altri soggetti, comprese Regioni ed enti territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale secondo l’articolo 2043 del codice civile.

In caso contrario si violerebbe il combinato disposto degli articoli 309, 311, comma 1, e 318, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell’ambiente) che:

  • ha attribuito allo Stato, e per esso al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( oggi Ministro della transizione ecologica), la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali;
  • ha abrogato l’articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) che, accanto allo Stato, legittimava gli enti locali territoriali (Regioni, Province e Comuni) a promuovere l’azione di risarcimento qualora a tali enti si riferissero i beni oggetto del fatto lesivo;
  • ha stabilito che Regioni, Province autonome ed enti locali nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale «possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare […] denunce e osservazioni […] concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale».

Lo ha stabilito la Corte di cassazione – Sezione III penale, con la sentenza n. 8795/2021 che ha annullato la pronuncia con la quale la Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna del legale rappresentante di una società alla pena complessiva di dieci mesi di arresto e di 10.000 euro di ammenda per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi ( articolo 256, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 152/2006) nonché al risarcimento dei danni in favore della Città metropolitana di Milano, costituitasi parte civile.

La Suprema Corte, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale:

  • la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 (data dell’entrata in vigore dell’articolo 318 del Dlgs n. 152 del 2006) spetta, in via esclusiva, allo Stato, e per esso al Ministero dell’Ambiente, «che può esercitarla per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente» (Cassazione, Sezione III, sentenza 12 febbraio 2018 n. 6727; Sezione I, sentenza 25 settembre 2018 n. 44528 ), fermo restando la possibilità degli enti territoriali di agire per il risarcimento dei danni diversi, derivanti dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati (Cassazione, Sezione IV, sentenza 27 maggio 2014 n. 24619: il danno ambientale non esclude il danno all’immagine);
  • ai fatti verificatisi anteriormente alla entrata in vigore dell’articolo 318 del Dlgs n. 152 «deve continuare ad applicarsi l’art. 18, comma 3, della legge n. 349 del 1986, che non poneva limitazioni alla legittimazione attiva degli enti locali all’esercizio dell’ azione risarcitoria» (Cassazione, Sez. III, sentenza 11 giugno 2015 n. 24677).

La sentenza segue l’orientamento giurisprudenziale costante della Corte costituzionale che ha stabilito che l’attribuzione esclusiva in capo allo Stato a chiedere il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale «trova una non implausibile giustificazione nell’esigenza di assicurare che l’esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale» ( sentenza 23 luglio 2009 n. 235). Principio che l’Alta Corte ha espressamente richiamato con la pronuncia con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 311, comma 1, sollevata dal Tribunale di Lanusei, con riferimento agli articoli 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale sulle attività svolte in un poligono di tiro a seguito delle quali- secondo quanto contestato- era stato cagionato un danno ambientale ( sentenza 19 aprile 2016 n. 126).

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