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Partecipate pubbliche: obbligo di alienazione?

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 94/2021, pronunciandosi sull’applicazione dell’articolo 24, comma 5-bis, del Dlgs 175/2016 introdotto dall’articolo 1, comma 723, della legge 145/2018, ha chiarito che trattasi di deroga temporanea alla disciplina prevista dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, consentendo, a condizione che la società sia stata in utile nel triennio precedente alla ricognizione, di non procedere alla alienazione senza incorrere nelle conseguenze previste dal comma 5 dell’articolo 24 del Dlgs 175/2016.

L’articolo 24 del Dlgs n. 175 disciplina la «revisione straordinaria delle partecipazioni», prevedendo che, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare. L’alienazione deve essere effettuata entro un anno dalla conclusione della citata ricognizione.

La procedura di accertamento da parte dell’Amministrazione dell’assenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in una società è inderogabile. Nell’ipotesi in cui non si riesca a cedere sul mercato la partecipazione o la stessa non venga acquisita dagli altri soci e la società non abbia le risorse per procedere al riacquisto delle azioni, c’è l’obbligo di deliberare lo scioglimento della società, avviandone la liquidazione (Sezione regionale di controllo Abruzzo n. 179/2019).

Per la Corte dei Conti tale procedura è rafforzata dalla modifica introdotta dall’articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha aggiunto all’articolo 24 del Dlgs 175/2016 il comma 5 bis, in base al quale «a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione». La norma ha introdotto una deroga temporanea che, a condizione che la società sia stata in utile nel triennio precedente alla ricognizione, consente di non procedere alla alienazione senza incorrere nelle conseguenze previste dal quinto comma dell’articolo 24.

Allo scadere del predetto termine del 31 dicembre 2021, tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell’articolo 24 del Dlgs 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.

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