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ICI - IMU: Le ultime pronunce dei giudici tributari

ICI – IMU: Le ultime pronunce dei giudici tributari

IMU – Esenzione – Unicità abitazione principale – Nucleo familiare
Secondo la Commissione la disposizione di cui all’art. 13, comma 2, Dl 201/2011 va interpretata nel senso che solo l’immobile nel quale entrambi i coniugi hanno la dimora e la residenza può beneficiare dell’esclusione dal tributo. A tale conclusione conduce sia il concetto di abitazione principale che quello di nucleo famigliare, che necessita di una sua unicità. Milita anche in tale direzione il principio di stretta interpretazione che avvolge la norma agevolativa. Alla medesima conclusione è pervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione 28535/2020, 20130/2020, 4170/2020, 4166/2020

Riferimenti normativi
Art. 13, comma 2, Dl 201/2011

Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, Sezione/Collegio 2, Sentenza 466 del 22/03/2021

 

ICI – Esenzione – Immobili rurali – Classificazione catastale

Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 18565/2009, hanno enunciato il principio secondo cui gli immobili rurali possono beneficiare nella esenzione Ici solo se iscritti in catasto nella apposita categoria (A/6-D/10). Tale orientamento, ormai consolidato, trova conferme nei successivi provvedimenti normativi (art. 42-bis , Dl 159/2007 e Dl 70/2011), che nel delineare un complesso procedimento di rivalutazione catastale dei fabbricati, destinati all’agricoltura, addirittura con effetto retroattivo di valenza quinquennale, in sostanza confermano la tesi secondo cui l’esenzione dall’imposta Ici non dipende dalla oggettiva ruralità dell’immobile, ma dalla classificazione catastale.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, SS.UU., 18565/2009

Riferimenti normativi
Dl 70/2011
Art. 42 Dl 159/2007

Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata, Sezione/Collegio 3, Sentenza 74 del 19/03/2021

 

ICI – Esenzione – Terreno agricolo – Estensione agevolazione ai comproprietari

Secondo la Suprema Corte di Cassazione un medesimo terreno, ai fini Ici, non può reputarsi contemporaneamente fabbricabile o agricolo a seconda della qualità soggettiva dei singoli contribuenti comproprietari.

Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di agevolazione ai fini Ici, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari, avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al D.lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.

Riferimenti giurisprudenziali

Cassazione 23591/2019, 14696/2018, 25596/2017, 22486/2017, 16796/2017, 16795/2017, 13261/2017, 16636/2011, 14824/2011, 15566/2010

Commissione Tributaria Regionale di Palermo 3758/12/2016

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 741, lett. d), Legge 160/2019

Art. 13, comma 2, Dl 201/2011

Artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, Dlgs 504/1992

Art. 1102 Cc

Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione/Collegio 3, Sentenza 258 del 22/02/2021

 

IMU/ICI – Esenzioni – Divieto interpretazione analogica in materia tributaria

In materia di riconoscimento del diritto all’esenzione Imu per gli immobili conferiti nel Fip (Fondo Immobili Pubblici), destinati alle pubbliche amministrazioni che li occupano per finalità istituzionali, analogamente agli immobili posseduti da Stato, Regioni e Province ma non conferiti in un fondo immobiliare, vige il principio di diritto per cui le disposizioni di agevolazione/esenzione non sono suscettibili di interpretazione analogica. Pertanto, solo alcune delle agevolazioni previste per l’Ici sono state espressamente richiamate per l’Imu, le altre, tra cui l’esenzione di immobili conferiti nel fondo ed attribuiti alle società di gestione, non possono beneficiare del regime agevolativo Ici.

Riferimenti normativi

Artt. 2, comma 6, e 4, comma 2, Dlgs 351/2001

Art. 7, comma 1, lett. a) e/o i), Dlgs 504/1992

Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata, Sezione/Collegio 1, Sentenza 60 del 22/02/2021

 

ICI – Esenzione – Alloggi di servizio per i militari – Immobili destinati a compiti istituzionali

L’articolo 7, comma 1, lett. a), Dlgs 504/1992 prevede l’esenzione da ICI degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali“; quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione diretta ed immediata per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone.

Nella specie si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso è stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione 3268/2019, 26453/2017, 15025/2015, 30731/2011, 6925/2011, 20850/2010, 14094/2010, 381/2006, 20577/2005

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, n. 1730/34/2018

Riferimenti normativi
Art. 7, comma 1, lett. a), Dlgs 504/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza 3974 del 16/02/2021

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