Recupero immobili confiscati alla criminalità: contributi a Enti o concessionari
Ai sensi della l.r. 17/2015 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”, art. 23, comma 1, lett. a), con D.G.R. n. 2531 del 26 novembre 2019 sono stati definiti modalità e termini per l’erogazione di contributi per il recupero e l’utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, trasferiti agli Enti Locali con atto dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
Con D.G.R. 4347 del 22 febbraio 2021 sono state assunte determinazioni sulla D.G.R. 2531/2019 relativamente, tra l’altro, a:
- modalità di presentazione della domanda;
- finalità di utilizzo del bene;
- composizione della commissione.
Alcune informazioni statistiche sui beni sono consultabili da tutti i cittadini su questa pagina: openregio.anbsc.it/statistiche
Oggetto del contributo regionale è il bene immobile confiscato, da intendersi come unità catastale e relative pertinenze funzionali, destinato ad un ente locale per favorire il riutilizzo in funzione sociale e/o istituzionale.
È consentito anche l’utilizzo del bene per scopi economici, con il vincolo del reimpiego dei proventi per finalità sociali.
Soggetti beneficiari
- Enti locali ovvero comuni, province, città metropolitana, destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- Soggetti, pubblici o privati, a cui gli enti locali abbiano concesso in uso tali beni per fini sociali e/o istituzionali.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI
- Manutenzione, restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.
TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI
- Spese per lavori finalizzati alla destinazione sociale e/o istituzionale del bene
- Spese tecniche, nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori, calcolato al netto dell’IVA
- Costi per gli allacciamenti
- Oneri per la sicurezza
- Oneri di collaudo
- IVA.
CONTRIBUTO REGIONALE
Il contributo è erogato agli Enti Locali, per interventi da realizzare, e ai soggetti concessionari, per interventi già realizzati, il cui avvio sia successivo alla D.G.R. 2531 del 26 novembre 2019 di approvazione dei criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo regionale.
Il contributo regionale è concesso:
- fino al 50% del costo complessivo previsto per l’intervento di riutilizzo e, comunque, nel limite massimo di 150.000 euro
- fino al 90% del costo complessivo previsto per l’intervento di riutilizzo e, comunque, nel limite massimo di 150.000 euro, per i soli comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, come risultante dall’ultimo dato ufficiale reso disponibile dall’Istituto nazionale di statistica.
Il contributo regionale è concesso una sola volta relativamente al medesimo bene immobile e non è cumulabile con altri finanziamenti regionali, riferiti allo stesso bene.
In caso di beneficio di contributi erogati da enti pubblici o privati, il contributo regionale, nei limiti anzidetti, è determinato tenuto conto degli altri contributi e comunque entro e non oltre la copertura dell’intero costo dell’intervento.
Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tenuto conto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle domande, fatte salve le priorità di cui al punto 7 del paragrafo 3, della D.G.R. n. 2531 del 26 novembre 2019.
FONDI STANZIATI
Per l’attuazione si farà fronte:
Fino a loro esaurimento, con le risorse regionali già trasferite ad ALER Milano, da ultimo, con decreto n. 16.945 del 20/11/2018.
Successivamente, a decorrere dal 2021:
- con le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 “Contributi agli enti locali per il recupero e l’utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità” e sul capitolo 13882 “Contributi ai concessionari per il recupero e l’utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità”;
- limitatamente alle annualità 2021 e 2022, con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), allocate sul capitolo 14440 “Contributi in capitale ad amministrazioni locali per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità – fondo ripresa economica”, pari a 1.000.000 di euro sul bilancio 2021 e a 1.000.000 di euro sul bilancio 2022, e sul capitolo 14441 “Contributi in capitale ai concessionari per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità – fondo ripresa economica”, pari a 1.000.000 di euro sul bilancio 2021 e a 1.000.000 di euro sul bilancio 2022;
- con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019).
La domanda di accesso al contributo regionale è presentata per singolo bene, esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatica regionale Bandi online, disponibile all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it.
Laddove il progetto di recupero preveda, ai fini del riutilizzo, l’accorpamento di due o più unità catastali, con conseguente fusione in una sola unità catastale, l’ente richiedente ha la possibilità di presentare un’unica domanda anziché più domande per singolo bene, fermi restando le percentuali e il limite massimo del contributo regionale, stabiliti al punto 6 del paragrafo 3 della D.G.R. 2531/2019.
Quando si può presentare domanda:
- Enti locali: dalle ore 10:00 del primo giorno lavorativo del mese di gennaio, alle ore 16:00 dell’ultimo giorno lavorativo del mese di marzo comunque prima dell’inizio dei lavori
collegamento diretto per gli Enti Locali sul portale bandi.
- Soggetti concessionari: non c’è limitazione temporale, può essere presentata in ogni momento dell’anno, e comunque entro 6 mesi dalla dichiarazione dell’ente locale di approvazione degli interventi realizzati dal concessionario
collegamento diretto per i soggetti concessionari sul portale bandi.
La competente Struttura regionale adotta il provvedimento di assegnazione dei fondi e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario:
- entro il 30 giugno dell’anno in cui è stata presentata la domanda da parte dell’ente locale
- entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, presentata dal soggetto concessionario.
Il procedimento non è soggetto al silenzio-assenso.
Modulistica del bando:
delibera criteri
decreto moduli domanda e rendicontazione
DGR 4347/21
Il nostro Studio è a disposizione dei comuni interessati ad aderire al presente bando. Avete la possibilità di inviare richieste di chiarimenti e supporto cliccando il seguente link CONTATTACI
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