Segretari comunali: la Consulta dichiara illegittimo l’albo del Trentino
Con la sentenza n. 95 depositata l’11 maggio, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità delle norme con cui la Regione Trentino Alto Adige ha istituito un albo dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale.
Il Governo ha impugnato le norme con cui la Regione Trentino Alto Adige ha istituito un albo dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, articolato in due sezioni: nella prima è prevista l’iscrizione, per una durata di cinque anni rinnovabile, dei soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione rilasciato dai competenti organi statali o dalle provincie di Trento e di Bolzano; nella seconda è prevista l’iscrizione, di diritto, dei segretari degli enti locali della sola Provincia di Trento già in servizio a tempo indeterminato al momento dell’entrata in vigore della disposizione impugnata. A giudizio del ricorrente, la disciplina contrasterebbe con gli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione in quanto prevede, nell’ambito di un unico albo, meccanismi di iscrizione differenziati in ordine sia ai requisiti d’accesso sia alla durata e consente l’accesso alle funzioni di segretario comunale di soggetti individuati senza alcuna selezione pubblica.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme trentine, la Corte costituzionale ricorda che l’iscrizione all’albo nazionale dei segretari è subordinata al conseguimento dell’abilitazione, in virtù della frequenza di un corso cui si accede mediante concorso pubblico. In Trentino la disciplina presenta differenze rispetto a quella statale, prima tra tutte il fatto che essi sono dipendenti comunali e non già funzionari statali. Spetta alle giunte provinciali di Trento e Bolzano organizzare corsi abilitanti alle funzioni di segretario, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una delle lauree indicate. Il corso si conclude con un esame teorico-pratico il cui superamento abilita all’esercizio delle funzioni di segretario comunale, con rilascio del relativo certificato di idoneità. L’abilitazione consente di partecipare ai concorsi pubblici banditi dai comuni.
La disposizione impugnata modifica il meccanismo di reclutamento e incide su alcuni profili essenziali dello status dei segretari comunali, solo per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento. In particolare prevede che la nomina venga operata dal consiglio comunale o dall’assemblea dell’ente locale, su proposta del sindaco o del presidente, i quali effettuano una scelta discrezionale tra tutti gli iscritti all’elenco di nuova istituzione. Solo per i Comuni di classe superiore alla quarta è necessario che i prescelti abbiano già prestato servizio effettivo in sedi di classe inferiore. Non è più prevista una procedura concorsuale per l’assunzione delle funzioni, quantomeno da parte di coloro che non abbiano conseguito l’abilitazione nazionale e che non siano già in servizio alla data di approvazione dell’albo. Inoltre, il segretario di nuova nomina è assunto a tempo determinato e può essere revocato non solo per gravi violazioni dei doveri d’ufficio ma anche quando riceva una valutazione dei risultati negativa per tre anni consecutivi. Manca dunque qualsiasi garanzia analoga a quelle che circondano la figura del segretario comunale, sia in ambito statale, sia nella residua disciplina regionale applicabile alla sola Provincia di Bolzano, che assicurano quella «complessiva condizione di equilibrio» che la Corte considera essenziale salvaguardare.
Secondo la Consulta, la legge regionale consente l’accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa, lasciando troppa discrezionalità alle Giunte provinciali. Da ciò traspare il chiaro intento del legislatore regionale di «trasformare profondamente la fisionomia del segretario comunale, attraverso l’innesto di elementi normativi che conducono a minare quell’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall’altra». Controllo che la figura del segretario deve assicurare anche nell’ordinamento regionale speciale.