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Edilizia – ordinanza di demolizione e ripristino: avvio del procedimento amministrativo

In materia di ordinanze di demolizione e ripristino il nostro Studio si è trovato a resistere in giudizio, avanti al Tribunale Regionale Lombardia – Milano, per la notifica di un’ordinanza di demolizione e ripristino carente dell’atto presupposto, ovvero dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 241/1990, da comunicarsi con le modalità e contenuti previsti dall’art. 8 stessa legge.

Sul punto si precisa che, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, svolge la funzione essenziale di rendere edotto il privato dell’inizio di un determinato procedimento, onde metterlo in condizione, qualora lo ritenga necessario od opportuno, di partecipare al medesimo, nelle varie fasi conosciute dall’ordinamento. La sua assenza o carenza, non può stimolare nel privato alcuna forma di partecipazione. L’Autorità amministrativa ha l’obbligo, in ossequio alle disposizioni dettate dalla predetta legge sul procedimento amministrativo, di notiziare il destinatario del provvedimento dell’inizio del procedimento, volto all’adozione dell’ordinanza di demolizione e ripristino. La giurisprudenza amministrativa si è già pronunciata in tal senso: “è illegittimo l’ordine di demolizione di manufatti abusivi che non sia stato preceduto dall’avviso di inizio del procedimento” (TAR trentino Alto Adige, Bolzano n. 490 del 2 novembre 2002); “è illegittimo, per violazione dell’art. 7 L. 241/1990 il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive che sia stato adottato senza la previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento” (TAR Abruzzo, l’Aquila, n. 332 del 14 giugno 2002).

L’assenza o la carenza dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 241/1990, come sopra enunciato, comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione e ripristino.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 8 l. 241/1990 (modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento) la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve avere i seguenti contenuti:

  1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  3. a) l’amministrazione competente;
  4. b) l’oggetto del procedimento promosso;
  5. c) l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazione e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

  1. d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

d-bis) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).

  1. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
  2. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
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