Polizia Locale – verbali di sommarie informazioni: atto pubblico e querela di falso
In tema di verbali redatti dalla Polizia Locale e applicazione dell’art 2700 c.c., la Corte d’Appello di Milano, sez. prima civile, con sentenza n. 1537/2021 del 22/04/2021, nel procedimento promosso da un cittadino avverso il Comune nostro assistito, in materia di accertamenti della P.L. sulla scorta di una richiesta di cambio della residenza, ha così deciso:
I verbali di assunzione di sommarie informazioni redatti da agenti della Polizia Locale hanno la veste formale dell’atto pubblico redatti da pubblici ufficiali.
Consolidata giurisprudenza formatosi sull’art. 2700 cc ha affermato che “l’atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti 10 come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” ( Cass. civ. sez. VI – 2 ordinanza n. 9037/2019 ).
Il Giudice di primo grado ha fatto buon governo di tali principi poiché ha attribuito efficacia di piena prova solo a quanto constatato e appurato dagli agenti della Polizia Locale ed alla circostanza che le dichiarazioni della *** e del *** erano state raccolte dai Pubblici Ufficiali e rese nelle circostanze di tempo e luogo indicate nei verbali.
Il contenuto e l’attendibilità dei testimoni, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non è stato fatto rientrare nell’ambito di efficacia della prova privilegiata e correttamente sono stati resi oggetto di autonomo apprezzamento.
Valutazione che ha portato il Tribunale di Pavia, esclusi profili di non attendibilità che neppure l’appellante ha prospettato, a porre in rilievo le concordi dichiarazioni rese sulla circostanza che l’immobile era da tempo disabitato.
Come correttamente osservato dal Tribunale di Pavia, era onere del *** fornire materiale probatorio idoneo a giustificare la sua reiterata assenza dall’immobile indicato come dimora abituale.