Ufficio Anagrafe – cambio di residenza: controlli e requisiti oggettivi/soggettivi
In materia di variazione della residenza e applicazione dell’art 43 c.c., la Corte d’Appello di Milano, sez. prima civile, con sentenza n. 1537/2021 del 22/04/2021, nel procedimento promosso da un cittadino avverso un Comune nostro assistito, ha così deciso:
Con il primo motivo l’appellante ha contestato la violazione dell’art. 43 cc per non avere il Giudice di primo grado correttamente bilanciato la compresenza del requisito oggettivo e di quello soggettivo, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, ed avere ritenuto esaustivi gli esiti negativi dei sopralluoghi compiuti dalla Polizia Locale.
Il Comune appellato ha contestato la fondatezza del motivo affermando che i controlli erano stati effettuati in conformità al D.L. n. 5/2012, convertito in l. n. 35/2012, e che il rigetto della domanda del *** era da considerarsi pienamente coerente con l’esito negativo degli accertamenti compiuti.
Ad avvisto della Corte, il motivo è infondato.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la residenza di una persona, secondo la previsione dell’art. 43 cod. civ., è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. n. 25726 del 01/12/2011; vedi anche, nella giurisprudenza più risalente, Cass. n. 1738/1986)” ( Cass. civ. sez. I ordinanza n. 3841/2021).
Con tale pronuncia la Suprema Corte, consapevole che è sempre più frequente per ogni singola persona la creazione di centri di interesse personali anche al di fuori dell’area abitativa, ha affermato che la permanenza in un determinato luogo non viene meno se l’interessato si debba spostare dal Comune per ragioni lavorative o sociali purché ritorni nel luogo ove intende porre la propria dimora, ivi mantenendo il fulcro delle proprie relazioni socio-familiari.
L’elemento oggettivo, seppur possa non prevalere quantitativamente, deve quindi sempre coesistere con l’intenzionalità di risiedere in un dato luogo, perdendosi altrimenti quella stabilità che connota la residenza quale dimora abituale.
Nel caso di specie l’appellante, in relazione all’elemento oggettivo, ha dedotto che il Giudice non aveva tenuto conto che l’esito negativo dei sopralluoghi era dipeso da assenze legate allo svolgimento di attività lavorativa o di altra attività sociale e che quindi “la Polizia Locale avrebbe ben potuto contattarlo per concordare l’accesso, ai fini della verifica della residenza, in un giorno ed orario stabilito” .
Gli accesi compiuti dalla Polizia Locale erano stati effettuati in cinque giorni diversi, sia feriali che festivi, ed in diverse fasce orarie senza reperire non solo il *** ma neppure la moglie ***che presso l’immobile di via *** aveva sempre mantenuto la residenza anagrafica.
Anche a voler ritenere che proprio nei momenti degli accertamenti nessuno fosse nella possibilità di trovarsi in tale abitazione per ragioni sociali o lavorative, era onere del richiedente il cambio di residenza, nell’ottica di una fattiva collaborazione tra i soggetti coinvolti, indicare “fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli “a sorpresa” in quelli residui” (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 3841/2021).
Nel caso concreto, ciò non è avvenuto.
Il *** – a fronte di operazioni di accertamento svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in l. n. 35/2012, e nonostante l’invito contenuto nel preavviso di diniego della variazione anagrafica ex art. 10 l . n. 241/1990 si è limitato con stringata risposta a sollecitare un nuovo esame della pratica, senza offrire nuovi elementi di valutazione.
Il Giudice di primo grado, a giudizio della Corte, non è incorso in alcun errore di bilanciamento ma ha solo registrato la non positiva ricorrenza di uno degli elementi richiesti ai sensi dell’art. 43 cc, quello oggettivo dato dalla dimora abituale.