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A fronte delle numerose istanze di rimborso di spese di notifica di cartelle di pagamento riferite ai ruoli sotto i 1.000 euro per gli anni 2000-2010, pervenute ai comuni da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (cd. Ader), la fondazione Ifel, con un comunicato del 30.12.2020, ha fornito i dovuti chiarimenti in merito.

La vicenda rimanda alla cancellazione dei ruoli sotto i 1.000 euro operata per gli anni 2000-2010, così come previsto dall’art. 4, co. 1, del d.l. n. 119/2018.

Art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica […]”.

Al successivo comma 3 si evince una previsione di rimborso delle spese per le procedure di notifica relative alle quote annullate, “maturate negli anni 2000-2013”, da effettuarsi in venti rate annuali decorrenti dal 30.06.2013, previa richiesta dell’agente della riscossione all’ente creditore; non vi è, invece, alcuna menzione alle spese di notifica, sostenute dall’Ader, delle cartelle di pagamento dei debiti annullati.

La medesima Ader, diversamente, pur in assenza di specifica previsione sul rimborso delle spese di notifica, chiede ai Comuni il conto delle spese di notifica delle cartelle annullate, ritenendo applicabile l’art. 17, co. 4, del d.lgs. n. 112/99, in base al quale vi è una previsione di rimborso per l’ente creditore in unica soluzione ed a ricezione della relativa istanza.

Detta pretesa, secondo Ifel deve ritenersi ingiustificata, poiché la norma di riferimento prevede che l’annullamento dei ruoli venga effettuato “senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore” ed, inoltre, il d.l. n. 119/2018 prevede solo il rimborso delle “spese per le procedure esecutive” relative alle quote annullate, maturate negli anni 2000-2013: nessuna menzione viene fatta dalla disciplina di riferimento alle spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento.

In conclusione, si ritiene che l’assenza di riferimenti a codeste spese di notifica non piò determinare alcuna richiesta ordinaria di rimborso da parte dell’agente della riscossione: la stessa assenza, al contrario, denota una precisa volontà del legislatore di considerare solo le spese esecutive.

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