La procedura di selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale a contratto previsto dall’articolo 110 del Tuel non ha natura concorsuale, in quanto risulta esclusivamente finalizzata ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
Questo è il principio affermato dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Sicilia con la sentenza n. 171/2020.
L’istituto previsto dall’articolo 110 del testo unico si presta quale strumento giuridico dotato di ampia flessibilità, che si coniuga alle esigenze di sopperire al fabbisogno di risorse umane utilizzando criteri di ampia discrezionalità.Una siffatta chiave interpretativa è suffragata dalla giurisprudenza dominante, dacché sia il Consiglio di Stato (da ultimo con sentenza n. 2867/2019) sia la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 21600/2018) hanno ascritto il conferimento degli incarichi a contratto alla sfera giurisdizionale del giudice ordinario, in difetto dei requisiti concorsuali e stante il carattere fiduciario della scelta del Sindaco, operata attingendo da un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità.In questo contesto, va da sé che le avvertenze dell’ente dovranno riguardare non solo il possesso dei requisiti professionali minimi (per primo: il titolo di laurea in materia), ma anche il puntuale accertamento dei presupposti richiesti dalla norma, come il rispetto del tetto nella dotazione organica o l’assenza della corrispondente professionalità nei ruoli dell’amministrazione.
Al di là, comunque, delle doverose cautele connesse all’applicazione dell’istituto, la pronuncia in commento segna un percorso attivabile anche per sopperire alla carenza strutturale di risorse umane a seguito delle note difficoltà connesse ai ritardi nel procedere al ricambio generazionale.