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La Corte dei Conti, MOLISE, con Parere 13 marzo 2020 n. 15 ha affermato il seguente orientamento.

FATTO

Il Sindaco del Comune chiedeva parere “circa l’eventuale possibilità di compensare i crediti tributari dell’Amministrazione mediante l’acquisizione, a titolo gratuito e previa apposita perizia di valutazione, di automezzi (camion, escavatore, bobcat) di proprietà del debitore e necessari al Comune per l’espletamento dell’ordinaria attività di manutenzione del territorio”.

DIRITTO

La questione proposta dal Comune attiene alla possibilità, per l’Ente, di acquisire beni dal privato per effetto della loro dazione ai fini dell’estinzione di un’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di un tributo.

La Sezione ha reputato condivisibile, in continuità con l’avviso già espresso in precedenti deliberazioni di altre Sezioni regionali, l’orientamento che ESCLUDE l’applicazione dell’istituto della datio in solutum (previsto dall’articolo 1197 del codice civile) alle obbligazioni tributarie, con particolare riferimento al pagamento dei tributi locali.

L’ordinamento, come noto, ha disciplinato specifiche ipotesi di adempimento mediante datio in solutum, nelle quali al contribuente è consentito assolvere il tributo (in particolare, le imposte sui redditi e sulle successioni e donazioni, ai sensi degli articoli 28 e 28-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’articolo 39 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) mediante la dazione di beni di interesse storico, artistico o archeologico, previa accetta-zione del creditore (circostanza che esclude la possibilità di prospettare un caso di obbligazione alternativa).

L’unica ipotesi, tradizionalmente richiamata, di applicazione dell’istituto a prestazioni imposte dall’ente locale è quella contenuta nell’articolo 16, comma 2, D.P.R. 380/2001, che prevede la possibilità di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota del contributo di costruzione relativa alle stesse.

L’indicata, eccezionale, disciplina di sporadiche ipotesi di applicazione dell’istituto si inquadra nella regola della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, avente natura di obbligazione legale, che sorge per il solo verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista dalla norma tributaria e la cui attuazione è rigidamente predeterminata dalla disciplina normativa, in applicazione del principio enunciato dall’articolo 23 della Costituzione (in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge).

Ulteriore argomento si trae dalla considerazione che, nel nostro ordinamento, ai fini della provvista, da parte dell’ente pubblico, non solo di lavori o servizi, ma altresì dei beni di cui si ritenga utile o necessaria la fornitura, è espressamente codificato il generale obbligo di rispettare la disciplina in materia di procedimenti ad evidenza pubblica, che ammette deroghe nei soli casi previsti dal legislatore.

Non pare, infine, superfluo evidenziare le difficoltà di ordine pratico che sorgerebbero ove si ammettesse la possibilità di sostituire la somma di denaro oggetto dell’obbligazione tributaria, la cui determinazione è munita del requisito della certezza, con prestazioni aventi ad oggetto beni il cui valore economico dovrebbe quantificarsi all’esito di atti di determinazione suscettibili di incertezze, errori o abusi, con evidenti, possibili riflessi negativi per le casse comunali.

Sul piano teorico si è tradizionalmente ritenuto che la disciplina codicistica di cui agli articoli 1241 e ss. c.c. fosse inapplicabile al diritto tributario, in ragione della tipicità dei modi di estinzione delle obbligazioni di imposta, in assenza di un’espressa normativa in tal senso. Nel tempo, in verità, il legislatore ha sempre più di frequente previsto l’applicazione di questo istituto nel diritto tributario, dapprima nell’ambito dello stesso tributo, poi nell’ambito di tributi diversi, fino a consentirne l’operatività con riferimento a prestazioni aventi natura non omogenea, ad esempio tributaria e contributiva (art. 17, D.Lgs. 241/1997). Infine, l’articolo 8, comma 1, della L. 212/2000 ha disposto che “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”, con la previsione di regolamenti di attua-zione finora non emanati. Sebbene parte della giurisprudenza sostenga l’immediata e generale operatività della regola, escludendo che essa possa essere condizionata da regolamenti attuativi, l’orientamento prevalente, e più recente, della Corte di cassazione (cui si è adeguata l’Amministrazione finanziaria, ad esempio con la ris. 140/E/2017) ritiene che la disposizione, in attesa dell’emanazione dei regolamenti attuativi, integri una previsione di natura meramente programmatica (Cass. 18788/2016, 12262/2007).

CONCLUSIONI

Le compensazioni, in materia tributaria, sono tipizzate, non sono così ammesse datio in solutum non previste dalla legge.

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