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I compensi corrisposti al segretario comunale quale componente del nucleo di valutazione costituiscono danno erariale sebbene il disciplinare d’incarico preveda che l’attività sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro e di servizio. Danni di cui è corresponsabile il sindaco sebbene sia obbligo dello stesso segretario svolgere gratuitamente questo incarico.
Parimenti costituiscono danno erariale i compensi corrisposti al direttore generale in qualità di presidente del nucleo di valutazione. E ciò perché a ben vedere il direttore generale, pur essendo investito di compiti e funzioni che valgono a conferirgli una posizione differenziata rispetto a quella degli altri dirigenti, è esso stesso un dirigente.
In altre parole, ha chiarito la Corte dei conti d’appello con la sentenza n. 65/2020, il rapporto di lavoro del direttore, sebbene costituito con contratto «fiduciario» di diritto privato va comunque ricondotto ai principi posti a fondamento della disciplina che regola la dirigenza pubblica, tanto più che è sovraordinato ad altri dirigenti pubblici.

La vicenda
La Corte dei conti Campania aveva condannato per danno erariale un sindaco, un segretario e un direttore generale per l’indebita erogazione ai citati funzionari di compensi per gli incarichi di presidente e componente del nucleo di valutazione. Ciò in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il sindaco e il direttore generale sono ricorsi in appello. Il sindaco ha obbiettato di aver precisato in atti che le riunioni del nucleo dovevano svolgersi fuori dell’orario di servizio, e che comunque sarebbe stato dovere del segretario svolgere gratuitamente la funzione. Il direttore ha contestato invece che la sua funzione non era soggetta al principio di onnicomprensività poiché non beneficiava di indennità tipiche della dirigenza. Egli peraltro era legato al Comune da un contratto di lavoro privatistico e fiduciario.

La decisione
Se per un verso il direttore generale è un funzionario di vertice destinato a fare da tramite tra organi di governo competenti alla determinazione degli indirizzi e obiettivi, e gli organi burocratici dell’ente competenti alla gestione, per altro verso deve sicuramente escludersi che il direttore generale possa ascriversi alla prima delle predette categorie di organi.
Gli incarichi di governo sono strettamente legati da rapporto politico-rappresentativo alla collettività di cui l’ente è esponenziale.
Pertanto il direttore generale, pur essendo investito di compiti e funzioni che valgono a conferirgli una posizione differenziata rispetto a quella degli altri dirigenti, è a sua volta un dirigente. Tenendo conto di questa qualificazione deve escludersi la lettura secondo cui, poichè il rapporto di lavoro del direttore generale è costituito con contratto di diritto privato, questo rapporto è quindi slegato dalle regole della dirigenza pubblica.
La Pa anche quando agisce in qualità di parte contrattuale non può mai prescindere dal conseguimento dell’interesse pubblico. Conseguentemente il rapporto di lavoro del direttore generale sebbene formato con contratto di diritto privato va certamente ricondotto ai principi a fondamento della disciplina della dirigenza pubblica. Dal che il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale si applica anche al direttore generale,
Analoghe considerazioni circa il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale possono svolgersi riguardo al segretario generale. Così come i compensi erogati al direttore generale, anche i compensi corrisposti al segretario costituiscono una duplicazione di retribuzione poiché remunerativi non di funzioni aggiuntive, bensì di compiti già rientranti nelle attribuzioni dirigenziali.
Per quanto riguarda la posizione del sindaco non è rilevante il fatto che il disciplinare d’incarico prevedesse lo svolgimento delle attività del nucleo al di fuori dell’orario di servizio, posto che a ben vedere questa precisazione non incideva sulla spettanza del compenso aggiuntivo. Neppure vale a escludere la responsabilità del sindaco il fatto che il segretario generale avesse l’autonomo obbligo di svolgere gratuitamente la funzione di componente del nucleo. Ciò semmai determina una concorrente responsabilità di chi ha incassato.

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