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La Corte dei Conti, Lombardia, con Parere 4 marzo 2020 n. 24, ha fornito le seguenti conclusioni.

Premesse:

l’Ente è proprietario di una significativa porzione della rete e degli impianti di distribuzione del gas naturale, oggetto di concessione a favore della società terza in forza di convenzione.

Nelle more dell’aggiudicazione della gara d’ambito per l’affidamento del servizio, il Comune voleva valutare la possibilità e l’opportunità di alienare la rete di proprietà.

Per la suddetta finalità, l’Ente modificava il regolamento in materia di alienazioni patrimoniali, inserendo la specifica casistica del bene in questione (patrimonio indisponibile asservito ad uso permanente di servizio pubblico); parallelamente, il bene veniva inserito nel Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali di cui all’art. 55 del D.L. n. 112/2008.

In ragione della qualificazione giuridica del bene da alienare come patrimonio “indisponibile”, il Comune formulava i seguenti quesiti:

1. se trovi applicazione, in via analogica, la disposizione dell’art. 1, comma 443 della L. 228 del 24/12/2012, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 162 del TUEL, in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio “disponibile”;

2. se trovi applicazione, in via analogica, la disposizione dell’art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge n.69 del 21/06/2013 recante l’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile all’estinzione anticipata del debito e se tale destinazione possa ritenersi “assorbita” da identica destinazione effettuata ai sensi della legge 228/2012, in caso di destinazione superiore al 10%.

Merito:

L’art 58 del d.l.112/2008 convertito nella legge 133/2008 ha disposto, fra l’altro, per i comuni l’obbligo di procedere con deliberazione dell’organo di governo alla redazione di un elenco di beni appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Sulla scorta di tale elenco viene redatto il piano di alienazione dei beni immobili che costituisce un allegato al bilancio.

Il suddetto art 58 statuisce:

” 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché’ di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale……”

L’art 1 comma 443 della legge 228 /2012 ha poi disposto:

“in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”

Ha fatto seguito l’art.56 bis comma 11 del D.l.69/2013 così come modificato dal d.l. 78/2015 che stabilisce:

“in considerazione dell’ eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

La disposizione da ultimo indicata obbliga gli enti locali a destinare i proventi derivanti dalle cessioni di beni patrimoniali disponibili, al finanziamento delle spese per l’estinzione di mutui nella misura del 10%, a differenza di quanto disposto dal comma 443 della legge 228/2012 che invece prescriveva che i suddetti proventi fossero prioritariamente destinati agli investimenti, e soltanto in mancanza di quest’ultimi ovvero per l’eccedenza, venissero destinati all’estinzione del debito.

In base alle disposizioni richiamate il Collegio ha ritenuto che le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013) non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive. D’altra parte quando il legislatore ha voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è specificatamente riferito agli uni o agli altri; si pensi all’art. 1, comma 866, della legge n. 205/2017, dove la norma ha fatto, riferimento alla possibilità, per gli enti locali, di utilizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, anche di quelli derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, senza distinguere tra beni del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente.

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