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La necessità di combattere il Covid-19, meglio conosciuto come Coronavirus, sta costringendo il nostro governo ad interventi normativi di carattere emergenziale che vanno inevitabilmente a comprimere il diritto alla riservatezza dei cittadini.

In tale ottica, ci rivolgiamo ai Sindaci, ossia si Titolari dei trattamenti, fornendo le dovute risposte ad alcuni interrogativi.

– IL DIRITTO ALLA SALUTE PUBBLICA PUO’ PREVALERE SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA?

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea protegge il diritto alla salute (art. 35) ma al contempo difende il rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7) nonché la protezione dei dati di carattere personale (art. 8).

Il diritto alla protezione dei dati personali, tuttavia, non rappresenta un diritto fondamentale pertanto deve necessariamente bilanciarsi con altre libertà ed altri interessi pubblici.

Come dichiarato dal Direttore Generale Welfare di regione Lombardia Luigi Cajazzo, nella comunicazione del 17 marzo u.s., “il decreto legge del 9 marzo 2020 ha introdotto disposizioni ampiamente derogatorie alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ritenendo che i trattamenti […] possono essere effettuati dai soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione dell’emergenza, quando tali trattamenti risultino necessari per l’esercizio delle funzioni a tal fine attribuite a ciascun soggetto” e quindi anche ai Comuni, così come disposto dal Dipartimento di Protezione Civile che li individua quali soggetti atti ad assicurare servizi di assistenza alla popolazione.

IL SINDACO PUO’ RACCOGLIERE E DIFFONDERE DATI SULLA SALUTE DEI CITTADINI?

No. Il Sindaco deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza intraprendere iniziative autonome che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

IL SINDACO HA IL DIRITTO DI CONOSCERE I NOMINATIVI DEI CONTAGIATI PER TRAMITE LE ATS?

Si. Il Sindaco, nel suo ruolo di Titolare dei trattamenti, ha la necessità di conoscere i nominativi dei contagiati presenti sul proprio territorio comunale in quanto dati esaustivi ed utili a garantire una migliore gestione del rapporto con la popolazione e, soprattutto, a contenere la diffusione del cd. Coronavirus.

QUANDO IL SINDACO E’ A CONOSCENZA DEI NOMINATIVI DEI CONTAGIOTI COSA DEVE FARE?

Il Sindaco è tenuto a vigilare sul rispetto della quarantena da parte dei soggetti contagiati; a tal fine potrà avvalersi di personale preposto a costanti controlli (quali, a titolo esemplificativo, agenti di polizia locale o membri del Corpo di protezione Civile), nel rispetto del principio di minimizzazione.

Il Sindaco sarà quindi tenuto a non diffondere i dati a lui comunicati, salvo a quei soggetti incaricati ai controlli di cui sopra; ciò potrà avvenire anche tramite autorizzazioni al trattamento dei dati in forma scritta. Dovranno essere trattati solo dati necessari, pertinenti e non eccedenti la finalità perseguita, limitatamente al periodo emergenziale.

QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIIVI CHE LEGITTIMANO IL TRATTAMENTE DI DATI PARTICOLARI, QUALI LA SALUTE?

L’art. 14 del d.l. n. 14/2020 ha fornito la base giuridica del trattamento dei dati sanitari specificando come nel rispetto dell’art. 9, par. 2, lett. g), h) e i), e dell’art. 10 del Reg. UE 2016/679 nonché dell’art. 2-sexies, co. 2, lett. t) e u), del d.lgs. n. 196/2003, i soggetti operanti nel servizio nazionale di protezione civile e i soggetti attuatori di cui all’art. 1 dell’Ordinanza n. 630 del 03.02.2020, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nonché gli uffici del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi delle normative di carattere emergenziale possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/676, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del virus Covid-19.

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