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Nell’ipotesi di rischio di dispersione di fibre di amianto nell’ambiente a causa del degrado di una ex fabbrica e del concreta possibilità di aggravarsi della situazione anche a causa dell’azione degli agenti atmosferici sussistono i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità ed urgenza per l’emissione dell’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’articolo 54. Dlgs n. 267 del 2000. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 19 marzo 2020 n. 1961.

Il caso
Il Consiglio di Stato ha deciso, con la sentenza in commento, la controversia avente ad oggetto un’ordinanza emanata ai sensi dell’articolo 54 del Dlgs n. 267/2000, con la quale il Sindaco di un  Comune toscano, sulla base degli accertamenti tecnici e dei sopralluoghi compiuti dall’Arpa e dal Comando Polizia Municipale competenti, imponeva alle curatele fallimentari (a seguito delle procedure che avevano interessato le Società titolari dell’ex fabbrica)  una serie di interventi per la messa in sicurezza dell’area dell’ex insediamento produttivo.
Le parti appellanti essenzialmente contestavano la sussistenza dei presupposti di urgenza e di pericolo per la pubblica incolumità individuati dall’articolo 54 del Dlgs n. 267/2000 e deducevano l’incompetenza del Sindaco del Comune ad adottare il provvedimento, poiché – a loro dire – si verterebbe nell’esercizio di pura gestione, con la conseguente necessaria applicazione della normativa del Codice dell’ambiente.
Il Consiglio di Stato, nel confermare la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha osservato che dalle ordinanze gravate e dagli atti acquisiti, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, nella fattispecie sussistevano tutti i presupposti utili per adottare, ai sensi dell’articolo 54 del Dlgs n. 267/2000, l’ordinanza contingibile ed urgente in luogo dell’ordinanza prevista dal Codice dell’ambiente. «Infatti, il rischio di dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente, eziologicamente riconducibile all’accertato stato di degrado dell’ex fabbrica, e la concreta possibilità di aggravarsi della situazione anche a causa dell’azione di agenti atmosferici inducono a ritenere sussistenti i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza richiesti dalla legge nel preminente interesse di salvaguardia della salute pubblica».

Il potere di ordinanza
Il potere di ordinanza contingibile e urgente è previsto nel nostro ordinamento, per quanto qui d’interesse, dal Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267 (articolo 54 Tuel), nonché in materia ambientale dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 191)
Vale la pena ricordare, come evidenziato nella pronuncia in esame, che i presupposti per l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti sono:

–          l’urgenza, consistente, nell’impossibilità di differire gli interventi;

–          la contingibilità, cioè la necessità di far fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale o imminente per la tutela dell’interesse pubblico;

–          l’impossibilità di provvedere altrimenti: ovvero che non si ravvedano altri strumenti ordinari idonei ad affrontare l’emergenza.

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