La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40074/2019, pubblicata l’1.10.2019, si è espressa in favore dell’estensione della portata dell’ordine di demolizione ex art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico in materia Edilizia), stabilendo che esso riguarda non solo le costruzioni abusive che siano oggetto diretto del medesimo, ma investe anche le opere aggiunte alle medesime, indipendentemente dal fatto che esse siano state realizzate in un momento cronologicamente successivo rispetto al provvedimento sanzionatorio in esame.
La pronuncia in esame trae origine dal caso di un soggetto destinatario di un ordine di demolizione emesso ai sensi del comma n. 9 della summenzionata disposizione (cioè un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale di condanna per il reati di cui all’art. 44 T.U.E.), il quale proseguiva, anche in epoca posteriore all’emissione dell’ordine, la propria attività di costruzione di opere attinenti al manufatto abusivo. Il Comune –nel cui territorio erano state perpetrate le violazioni di legge- aveva poi provveduto ad emettere un’ordinanza-ingiunzione per la demolizione dell’intera opera abusiva: in sede di esecuzione dell’ingiunzione, il Giudice del procedimento esecutivo negava la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna a carico del costruttore, ed egli ricorreva in Cassazione avverso detta decisione.
La Suprema Corte respingeva il ricorso, affermando quanto segue: “(…) a prescindere dall’inesistenza di un titolo che disponga la demolizione delle opere abusive successivamente eseguite, quando queste non siano fisicamente separate dall’originaria opera di cui è stata ingiunta la demolizione, vale il principio secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di “restitutio in integrum” dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione”.
In altre parole, la Cassazione ha operato nel caso concreto un’estensione della portata e dell’operatività dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna: secondo i Giudici, infatti, nel caso in cui venga disposta dalla competente Autorità la demolizione di un immobile, l’abbattimento dovrà coinvolgere ogni opera abusiva accessoria o complementare, anche se realizzata in epoca successiva all’emissione dell’ordine. Ciò in ragione del fatto che il provvedimento in esame riveste la funzione di riportare l’area su cui sia stata realizzata una costruzione abusiva allo stato in cui si trovava prima della realizzazione di dette opere (restitutio in integrum, appunto). La permanenza anche di una sola piccola parte di opera abusiva consentirebbe la permanenza sul territorio di manufatti che, in quanto difformi alla normativa, sono idonei a modificarne il corretto assetto.