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Con la sentenza n. 6979/2019, il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato in merito all’annoso dibattito circa l’eventuale necessità di titoli autorizzativi per l’installazione di pergotende.
Pergotenda si definisce quella struttura che, per le caratteristiche costruttive ed i materiali utilizzati, reca in sé visibili caratteri di accessorietà rispetto alla costruzione principale e della funzione di protezione da agenti atmosferici; nella fattispecie, ci si riferisce a strutture retraibili, comandate elettronicamente, tamponate ai lati con pannelli di vetro o altro materiale, scorrevoli o richiudibili a pacchetto ed in ogni caso sprovviste di climatizzatori al loro interno.
Ciò posto, appare di forte rilievo la summenzionata pronuncia del Consiglio di Stato in quanto ha stabilito come l’installzione di pergotende, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessiti di alcun titolo abilitativo: le stesse rientrano in quelle opere edili realizzabili in regime di attività di edilizia libera ai sensi del D.M. 2 marzo 2018, “Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.
Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.p.r. 06.06.2001 n. 380 e dell’art. 15 della l.r. 06.06.2008 n. 16, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli ìretrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.
“L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore funzione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.
Ne consegue che la pergotenda, essendo integrata alla struttura portante, non rappresenta una “nuova costruzione” né un organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Ricollegandosi al quesito originario si deve quindi affermare come, ai fini dell’installazione di una pergotenda, non sia necessario alcun titolo autorizzativo; anzi, quanto sinora argomentato risulta di grande rilevanza in relazione a quei casi in cui i dirigenti di uffici tecnici comunali adottano, erroneamente, ordinanze di demolizione degli interventi edilizi medesimi, realizzati, a detta del Comune, in assenza di idoneo permesso di costruire.

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