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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27345/2019, ha recentemente fatto luce sulla funzione dell’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale, escludendone il carattere punitivo, e stabilendo che esso è del tutto svincolato dall’individuazione di una “colpa” del pubblico dipendente, ed è finalizzato alla protezione dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione.
Il caso concreto che ha dato origine alle anzidette statuizioni è il seguente: il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso di un funzionario pubblico contro il Ministero alle cui dipendenze questi era impiegato, dichiarando l’illegittimità del trasferimento disposto a suo carico perché ritenuto di natura sanzionatoria, non essendo state dal Giudice adito ravvisate ragioni organizzative su cui fondare il provvedimento, diverse o ulteriori rispetto alle ragioni che avevano determinato l’avvio (cronologicamente molto ravvicinato) di un procedimento disciplinare a carico del medesimo funzionario. In secondo grado, la vicenda veniva però risolta diversamente: la Corte d’Appello adita, infatti, chiariva che i presupposti legittimanti l’adozione di un provvedimento disciplinare (ossia, l’accertamento di una responsabilità del pubblico dipendente) non dovevano essere confusi con le ragioni (necessariamente diverse ed ulteriori) che avevano determinato il trasferimento dello stesso presso altra sede.
Una volta giunta la vicenda in Cassazione, dietro ricorso del funzionario soccombente in appello, la Corte precisava innanzitutto che il trasferimento per incompatibilità ambientale trova il proprio fondamento dello “stato disfunzionale” dell’unità produttiva della Pubblica Amministrazione coinvolta, e deve essere ricollegato quindi ad esigenze di tipo tecnico, organizzativo e produttivo. Pertanto ne va esclusa, secondo la Corte, la natura disciplinare, prescindendo esso dalla responsabilità e dalla condotta dei soggetti trasferiti: per tale ragione, il trasferimento per incompatibilità ambientale non richiede, prima di essere disposto, l’osservanza di tutto il sistema di garanzie procedimentali che precedono l’irrogazione di una sanzione di tipo disciplinare.
In concreto, l’istituto in esame è semplicemente subordinato ad una valutazione di tipo discrezionale degli elementi di fatto che possano far ritenere dannosa la permanenza del pubblico dipendente presso la sua sede. Detta valutazione compete in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione cui fa capo l’ufficio interessato, che deve considerare, ad esempio, la sussistenza di una situazione di incompatibilità tra il lavoratore ed i suoi colleghi, la presenza di tensioni e/o contrasti che comportino disorganizzazione e disfunzione, la presenza di un’effettiva esigenza di modificare il luogo di lavoro di un soggetto. E ciò rimane valido ancorchè il dipendente sia la causa oppure la concausa della eventuale anomalia di funzionamento dell’ufficio che venga rilevata.

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