Con sentenza n. 2607/2017, il TAR Campania è intervenuto riguardo ad un bando di gara per l’affidamento triennale del servizio di cure domiciliari a favore degli Utenti di un Azienda sanitaria locale.
La ricorrente ha contestato la scelta, effettuata dalla Stazione appaltante, di accorpare in un unico lotto tutte le attività eterogenee in cui si articolava l’appalto.
In particolare, la società lamentava la violazione dell’art. 51 D.lgs. n.50/2016 nella parte in cui il legislatore tutela il principio della concorrenza economica tra imprese e la libera accessibilità di queste ai bandi pubblici senza alcun pregiudizio di tipo economico e/o strutturale.
Il Collegio, oltre ad aver verificato le ragioni dell’accorpamento in un unico lotto di tutti i servizi attinenti al bando di gara, ha sottolineato che l’Amministrazione Appaltante possa discrezionalmente derogare, con adeguata motivazione, al principio del summenzionato articolo.
Ricordiamo inoltre che la scelta operata dalla Stazione appaltante risponde all’esigenza di assicurare la spending review attraverso la razionalizzazione ed il contenimento dei costi in linea con il decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro della Regione Campania.
Il Collegio ha dunque confermato la legittimità della scelta operata dalla Stazione Appaltante affermando che non sia suscettibile di essere censurata in base ai criteri di semplice opportunità poiché l’unicità del lotto, oltre ad essere stata adeguatamente motivata nel capitolato di gara, risponde a principi altrettanto prevalenti nel sistema giuridico italiano quali l’efficienza della pubblica amministrazione e la rapida fruibilità dei servizi a carattere sanitario ed in generale destinati alla persona.
