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QUESITO:
Riguardo alla determinazione d’ufficio della superficie imponibile ai fini Tari, quale desumibile dalla visura catastale (ex articolo 1, comma 646, legge 147/2013, nella misura pari all’80% della superficie catastale, escluse le aree scoperte), si chiede se – in caso d’errore da parte del Comune in sede di tale determinazione – sia possibile chiedere in autotutela la rettifica del calcolo della superficie e il relativo rimborso delle somme versate in eccesso; ovvero se, a seguito della comunicazione del Comune, decorso un certo termine, la superficie fissata d’ufficio debba intendersi tacitamente accettata dal contribuente e non più modificabile.

RISPOSTA:
In base a quanto previsto dal comma 645 della legge 147/2013, la superfice assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile.
L’assoggettamento dei fabbricati in base all’80% della superficie catastale è possibile solo in sede di accertamento e solo se il Comune non dispone della planimetria dei locali.
Pertanto, il contribuente ha sempre diritto a vedersi rideterminata la superfice imponibile.
Per quanto riguarda le annualità pregresse, occorre considerare lo strumento utilizzato dal Comune per “comunicare” l’utilizzo dell’80%. Se il Comune ha notificato dei veri e propri atti di accertamento e questi sono divenuti definitivi per mancata impugnazione, allora un’eventuale domanda di rimborso deve ritenersi inammissibile. Se il Comune, invece, ha inviato una semplice comunicazione – trattandosi, da quanto riportato nel quesito, di un errore di determinazione effettuato dallo stesso Comune – è possibile chiedere il rimborso entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento.

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