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Dispone l’art. 9, co. 1, n. 2, d.m. 1444/1968, che per i “nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”. Tale limite non può essere derogato neanche da un permesso alla sopraelevazione di un fabbricato preesistente.
I Giudici di Palazzo Spada, che si sono espressi confermando una prescrizione normativa (art. 9, d.m. cit.) che già di per sé lascia pochi margini interpretativi, si sono pronunciati sul seguente caso, che si riporta sommariamente: un Comune rilasciava ai proprietari di un immobile un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione, in aderenza al confine con la proprietà antistante, di una sopraelevazione a primo e secondo piano sulla preesistente casa di abitazione al piano terra; tuttavia, la proprietà confinante era dotata di parete finestrata distante 1,5 m dal confine della proprietà limitrofa stessa, con veduta su di essa.
L’intervento assentito dal Comune con permesso di costruire, consistente nella soprelevazione di un primo e secondo piano su un fabbricato preesistente posto sul confine, doveva essere considerato come una “nuova costruzione” e, come tale, presupponeva il rispetto della distanza di 10 m imposta dal d.m. n. 1444/1968.
Si rammenti che la finalità del d.m. cit. è quella di prescrivere precise distanze tra fabbricati per garantire sia l’interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell’edilizia, sia l’interesse pubblico alla salute dei cittadini (cfr. Cons. Stato, IV, sent. 29 febbraio 2016, n. 856).
Si consideri infatti che “il limite di 10 m. di distanza, di cui al già citato art. 9, primo comma n. 2. D.M. n. 1444/1968, da computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non anche alle sole parti che si fronteggiano (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2661), presuppone la presenza di due “pareti” che si fronteggiano, delle quali almeno una finestrata (Cons. stato, sez. IV, 26 novembre 2015 n. 5365; id., 19 giugno 2006 n. 3614). Più precisamente, la giurisprudenza ha affermato che il limite predetto presuppone “pareti munite di finestre qualificabili come vedute” (Cons. Stato, IV, sent. 08 maggio 2017, n. 2086).
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato ribadisce la tassatività delle disposizioni del d.m. cit., confermando la loro operatività al momento del rilascio del titolo edilizio con riferimento alla situazione concreta, prescindendo “dalla distanza delle abitazioni già esistenti, dalla loro eventuale abusività o da altre disposizioni in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2006, n. 7563)”.

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