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Con sentenza n. 29/2017, il Tar Valle d’Aosta ha chiarito la disciplina dell’art. 97, comma 5, d.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti).
Nel caso di specie, Il ricorso aveva ad oggetto gli atti relativi alla procedura di affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, delle strutture residenziali e semiresidenziali, del servizio pasti caldi a domicilio, del servizio di telesoccorso, di teleassistenza e numero verde del Comune di Aosta. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Parte ricorrente, risultante come prima per punteggio economico, veniva esclusa a seguito del procedimento di verifica dell’anomalia del prezzo di offerta, promosso dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 97, comma 5, del nuovo Codice Appalti. La società contestava la sussistenza di vizi notevoli nel procedimento di verifica dell’anomalia della propria offerta economica; in particolare sollevava questioni inerenti sia il profilo procedimentali che contenutistico della suddetta verifica del prezzo effettuata dalla Stazione Appaltante.
Ricordiamo che il nuovo procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è stato profondamente modificato rispetto all’abrogato articolo 88, d.lgs. 163/2006, che prevedeva una struttura costituita dai giustificativi, i chiarimenti ed infine dall’obbligatorio contraddittorio tra la società e la Stazione Appaltante. Il nuovo art. 97 già citato, al contrario, è caratterizzato dalla struttura monofasica prevedendo un’unica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con un termine di risposta non inferiore ai 15 giorni. Si rammenta inoltre che le linee guida Anac n. 3/2016, hanno previsto che una volta rilevate le incongruità nelle giustificazioni prodotte, il RUP, in accordo con la commissione di gara e degli uffici della stazione appaltante, non abbia alcun obbligo di avviare una ulteriore fase di contraddittorio.
Del resto, il comma 5 dell’art. 97, d.lgs. 50/2016, omette il contraddittorio qualora la stazione appaltante rilevi che la prova fornita dalla società non giustifichi sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi presentati nell’offerta di gara o nel caso in cui il RUP, in fase di verifica, colleghi l’anomia del prezzo al non rispetto da parte della società:
– degli obblighi in materia ambientale, sociale o del lavoro ai sensi dalle normative europee e nazionali, dei contratti collettivi;
– degli obblighi in tema di subappalto ai sensi dell’art. 105, d.lgs. 50/2016;
– in tema di oneri aziendali della sicurezza, ai sensi del comma 10 dell’articolo 95 d.lgs. 50/2016, o in tema di minimi salariali retributivi.
Il TAR Valle d’Aosta, nel respingere il ricorso, afferma dunque la maggior flessibilità del nuovo procedimento di verifica delle offerte anomale sottolineando che la stazione appaltante abbia pienamente rispettato l’unico termine ex lege previsto, attivando altresì in via facoltativa, un ulteriore livello di contraddittorio non richiesto a favore della società in questione.

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